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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32815/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato con preavviso da una società distributrice di energia a un proprio dipendente addetto a mansioni di verificatore. In primo e secondo grado il recesso era stato annullato perché il fatto contestato era stato ritenuto non doloso e comunque riconducibile, per gravità, a una sanzione conservativa prevista dal codice disciplinare/CCNL applicabile; era stata quindi disposta la reintegrazione e le conseguenze patrimoniali. In cassazione la società deduceva tre censure: (1) violazione del contraddittorio e delle norme sulle preclusioni istruttorie, per avere la Corte d’appello fondato la decisione su documenti e una perizia penale asseritamente prodotti tardivamente dal lavoratore e acquisiti irritualmente; (2) violazione della disciplina legale del licenziamento e del CCNL elettrico, sostenendo che i comportamenti accertati integrassero fattispecie tipizzate come giustificative del licenziamento; (3) in subordine, violazione dell’art. 18 St. lav., perché, ove il fatto non fosse insussistente ma solo sproporzionato, la tutela avrebbe dovuto essere indennitaria e non reintegratoria. Il resistente eccepiva anche la tardività del ricorso per cassazione, sostenendo l’inapplicabilità della sospensione emergenziale dei termini al rito Fornero.

La decisione

La Corte ha respinto innanzitutto l’eccezione di tardività, affermando che la sospensione generalizzata dei termini processuali prevista dal d.l. n. 18/2020 si applicava anche al rito ex l. n. 92/2012 e che il ricorso era stato comunque notificato tempestivamente. Nel merito, ha rigettato il primo motivo perché la società non aveva indicato in modo decisivo quale concreto pregiudizio processuale fosse derivato dall’ammissione del documento, né aveva trascritto i contenuti della perizia né spiegato come essi avessero inciso in modo determinante sulla decisione. Ha poi rigettato congiuntamente secondo e terzo motivo, ribadendo che la contrattazione collettiva non vincola il giudice in senso sfavorevole al lavoratore, ma può vincolarlo in senso favorevole quando tipizza la condotta come punibile con sanzione conservativa; in tal caso, se il fatto accertato rientra nella previsione collettiva, il licenziamento è illegittimo e si applica la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, St. lav. La Corte ha inoltre osservato che la società, sotto la veste di censura di diritto, chiedeva in realtà una rivalutazione del merito e della gravità concreta della condotta, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno delle garanzie del contraddittorio e del giusto processo; la violazione processuale è rilevante solo se ha inciso in modo decisivo sulla decisione.

  • artt. 101 e 437 c.p.c.

    Le preclusioni istruttorie non impediscono, nel rito del lavoro e nel rito speciale ex l. n. 92/2012, l’acquisizione di prove documentali indispensabili per la decisione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Invocato per i vizi di violazione di legge nei primi due motivi.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    L’error in procedendo è rilevante solo se la violazione processuale ha determinato nullità e pregiudizio concreto per la parte.

  • art. 1, comma 59, L. n. 92 del 2012

    La prova nuova in appello è ammissibile se indispensabile, nel senso di idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Richiamato come termine di paragone per il concetto di prova indispensabile in appello.

  • art. 421, comma 2, c.p.c.

    Conferma i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro, anche in presenza di preclusioni di parte.

  • art. 134 c.p.c.

    Il giudice deve motivare sull’esercizio o sul mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi.

  • art. 1455 c.c.

    La valutazione della gravità dell’inadempimento/illecito disciplinare richiede un apprezzamento complessivo della non scarsa importanza, in chiave accentuata nei licenziamenti disciplinari.

  • art. 3 L. n. 604 del 1966

    Richiamato dalla ricorrente come parametro del giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

  • art. 25 CCNL per i lavoratori dipendenti dell’impresa del Settore Elettrico del 18.10.2013

    La Corte ribadisce che le previsioni collettive più favorevoli al lavoratore, che sanzionano la condotta con misura conservativa, vincolano il giudice e impediscono il licenziamento.

  • art. 18, commi 4 e 5, L. n. 300 del 1970

    Se il fatto contestato rientra tra le condotte punite dal contratto collettivo con sanzione conservativa, la tutela è reintegratoria e non meramente indennitaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 83 D.L. n. 18 del 2020

    La sospensione dei termini processuali emergenziale ha portata generale, salvo eccezioni tassative non comprensive del rito Fornero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la dedotta ammissione o esclusione di una prova documentale in appello può essere censurata come error in procedendo, ma il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto della prova e dimostrare la sua decisività, cioè la concreta idoneità a mutare l’esito della decisione.
  • La nozione di prova nuova indispensabile in appello coincide con quella di prova capace di eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti di causa; il giudice può ammetterla anche d’ufficio nel processo del lavoro, in funzione della ricerca della verità materiale.
  • La nullità processuale non è denunciabile in astratto: occorre sempre un pregiudizio concreto al diritto di difesa e la possibilità che, eliminato il vizio, il ricorrente ottenga una decisione più favorevole.
  • Nel licenziamento disciplinare, la contrattazione collettiva non vincola il giudice in senso sfavorevole al lavoratore, ma lo vincola in senso favorevole quando qualifica la condotta come punibile con sanzione conservativa; in tale ipotesi il recesso è illegittimo e opera la tutela reintegratoria.
  • La sussunzione della condotta nella previsione collettiva a sanzione conservativa è operazione di interpretazione giuridica e non mero sindacato di proporzionalità; il giudice di merito conserva però il compito di accertare in concreto i fatti e la loro gravità.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in richiesta di nuova valutazione del fatto o della gravità della condotta, attività riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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