Cassazione Civile, Ordinanza n. 32807/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, già dirigente medico di una azienda sanitaria locale, aveva chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva per 157 giornate di ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 30 aprile 2015. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo: a) prescritte le indennità relative a 130 giorni di ferie maturati fino al luglio 2005; b) quanto alle ferie residue non prescritte, che le dimissioni rassegnate dal lavoratore avessero comportato una rinuncia alle ferie non godute, anche in ragione del divieto di monetizzazione previsto dalla normativa del 2012; c) che il lavoratore non avesse posto la datrice di lavoro nelle condizioni di consentirgli lo smaltimento delle ferie arretrate, anche per il limitato preavviso. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: nullità del procedimento per essere stata la controparte rimessa in termini su un tema non tempestivamente dedotto; violazione della disciplina unionale e interna sulle ferie e sul divieto di monetizzazione, sostenendo che le dimissioni non implicassero rinuncia se le ferie non erano state effettivamente fruite; violazione delle norme sulla prescrizione, poiché il diritto all'indennità sorge solo alla cessazione del rapporto e la prescrizione non poteva decorrere prima di tale momento; omesso esame di fatti decisivi relativi alle reiterate richieste di fruizione delle ferie e alle presunte rinunce della datrice di lavoro alla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo, il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la perdita del diritto alle ferie e della corrispondente indennità sostitutiva possa verificarsi solo se il datore di lavoro provi di avere invitato il lavoratore a fruirne, con avviso accurato e tempestivo delle conseguenze della mancata fruizione; ha inoltre affermato che le dimissioni del lavoratore non valgono automaticamente come rinuncia all'indennità. Quanto alla prescrizione, essa decorre dalla cessazione del rapporto, salvo prova datoriale della perdita del diritto per mancato godimento nonostante valido invito.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta nullità del procedimento e della sentenza per asserita rimessione in termini della controparte su questioni non tempestivamente introdotte
richiamato come norma processuale asseritamente violata per la tardiva introduzione del tema difensivo da parte della resistente
norma sul ricorso per cassazione invocata per i diversi vizi denunciati
art. 7 dir. 2003/88/CE
usato per sostenere che il diritto alle ferie e alla relativa indennità non può essere perso se il lavoratore non è stato posto in condizione di fruirne
richiamato in coordinamento con la disciplina unionale sulle ferie annuali retribuite
norma sul divieto di monetizzazione delle ferie, interpretata come diretta a contrastare abusi ma non a penalizzare il lavoratore incolpevole
richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma la Corte ha affermato che il termine decorre dalla cessazione del rapporto, salvo prova contraria del datore di lavoro
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati a sostegno dell'applicazione del criterio della ragione più liquida
richiamato nel discorso sul metodo decisionale e sull'ordine logico delle questioni
art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012
interpretato in senso conforme al diritto UE: il divieto di compensazione economica non comporta automaticamente rinuncia alle ferie o all'indennità in caso di dimissioni
Massime di principio
- Il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute non può essere negato automaticamente per il solo fatto che il rapporto si sia estinto per dimissioni del lavoratore: occorre verificare se il lavoratore sia stato posto in condizione di fruire delle ferie e se la mancata fruizione sia imputabile a sua scelta consapevole e informata.
- La perdita delle ferie maturate e della corrispondente indennità sostitutiva può essere affermata solo se il datore di lavoro dimostri di aver invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario in forma espressa, e di averlo avvisato in modo accurato e tempestivo che, in caso di mancata fruizione, le ferie sarebbero andate perdute al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato.
- Il divieto legale di monetizzazione delle ferie deve essere interpretato in funzione antielusiva e non come strumento per pregiudicare il lavoratore che non abbia potuto fruire delle ferie per fatto imputabile all'organizzazione datoriale.
- La prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute decorre, in linea generale, dalla cessazione del rapporto di lavoro; prima di tale momento non inizia a decorrere, salvo che il datore di lavoro provi la preventiva estinzione del diritto per mancato godimento nonostante un valido invito alla fruizione.
- L'onere di provare di aver messo il lavoratore in condizione di godere delle ferie e di averlo adeguatamente avvertito delle conseguenze della mancata fruizione grava sul datore di lavoro.
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