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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32830/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente di struttura complessa di un'azienda sanitaria pubblica aveva chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto, quantificate in euro 29.324,79. Sosteneva di aver chiesto prima della quiescenza di poter fruire delle ferie residue, ma che la richiesta era stata respinta per esigenze di servizio; al momento della cessazione del rapporto gli erano stati liquidati solo 37 giorni su 141. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello l'aveva accolta ritenendo applicabile la disciplina previgente al d.l. n. 95/2012 e valorizzando l'incolpevole mancata fruizione delle ferie. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, poiché il rapporto era cessato dopo l'entrata in vigore della norma; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte territoriale non avrebbe considerato le funzioni apicali attribuite al dirigente e il relativo potere di autodeterminarsi le ferie, con conseguente esclusione dell'interferenza datoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la continuità con la giurisprudenza che riconosce al dirigente, alla cessazione del rapporto, il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute salvo prova del datore di lavoro di averlo posto concretamente in condizione di fruirne, mediante adeguata informazione e, se necessario, formale invito. Ha inoltre ribadito che la disciplina nazionale va interpretata in conformità ai principi eurounitari in tema di ferie retribuite, che gravano il datore dell'onere di dimostrare di aver adottato tutta la diligenza necessaria per consentire il godimento effettivo delle ferie. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché formulato come richiesta di nuova valutazione del merito e non come omesso esame di un fatto storico decisivo; inoltre ha osservato che l'eventuale potere di autodeterminazione delle ferie del dirigente non è assoluto e non esonera il datore dagli obblighi di vigilanza e indirizzo. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012

    La Corte richiama la norma solo per escludere che, nel caso concreto, impedisse il riconoscimento dell'indennità sostitutiva; il tema viene però superato dalla verifica dell'incolpevole mancata fruizione e dell'onere datoriale di consentire concretamente il godimento delle ferie.

  • d.l. n. 95/2012

    Viene considerato come parametro temporale della disciplina sulla monetizzazione delle ferie, ma la Corte ribadisce che la perdita del diritto non può operare automaticamente se il datore non prova di avere reso possibile la fruizione.

  • d.lgs. n. 66/2003, art. 10

    È richiamato dalla Corte territoriale quale disciplina delle ferie annuali retribuite applicabile ratione temporis, ma la Cassazione decide la controversia sulla base dei principi eurounitari e della giurisprudenza interna conforme.

  • c.c.n.l. 5.12.1996, art. 21, comma 13

    È richiamato come disciplina contrattuale del settore sanità rilevante per il regime delle ferie del dirigente.

  • art. 7 della direttiva 2003/88/CE

    È interpretato nel senso che ostacola una disciplina nazionale che faccia perdere automaticamente ferie e indennità sostitutiva senza verifica della messa in condizione del lavoratore di fruire effettivamente del diritto.

  • art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È valorizzato come fonte eurounitaria del diritto alle ferie annuali retribuite e della necessità che esso sia effettivo, non vanificabile per sola inerzia del lavoratore quando il datore non abbia assolto ai propri obblighi.

  • art. 17 della direttiva 2003/88/CE

    È richiamato per affermare che, pur ammettendo deroghe per i dirigenti su altri profili, non consente di derogare all'art. 7 in tema di ferie retribuite.

  • art. 36, comma 3, Cost.

    È evocato quale fondamento costituzionale del diritto al riposo feriale retribuito.

  • Convenzione OIL n. 132 del 1970

    È richiamata come fonte internazionale che garantisce il diritto alle ferie annuali pagate.

  • art. 118 att. c.p.c.

    È richiamato per la possibilità di dare continuità a precedenti arresti giurisprudenziali già applicabili al caso.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È interpretato in senso restrittivo: il motivo deve denunciare un fatto storico decisivo omesso, non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o documentale.

  • art. 54 del d.l. n. 83/2012

    È richiamato in relazione alla nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che limita il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il dirigente pubblico che non abbia fruito delle ferie alla cessazione del rapporto ha diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro provi di averlo posto concretamente nelle condizioni di esercitare il diritto prima della cessazione mediante adeguata informazione e, se necessario, formale invito alla fruizione.
  • In materia di ferie annuali retribuite, il rischio della mancata fruizione non può gravare integralmente sul lavoratore: incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure organizzative e informative necessarie per consentire il godimento effettivo del riposo.
  • Il diritto dell'Unione europea impone un'interpretazione delle norme interne e contrattuali tale da evitare la perdita automatica delle ferie e della correlata indennità sostitutiva quando il mancato godimento sia incolpevole e dipenda anche dall'organizzazione datoriale.
  • Il potere del dirigente di organizzare autonomamente le proprie ferie non esclude, di per sé, l'obbligo del datore di vigilare e indirizzare affinché le ferie siano effettivamente fruite; tale potere non è assoluto e non elimina la necessità della prova datoriale sul concreto invito alla fruizione.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua un fatto storico decisivo realmente omesso, ma mira soltanto a una diversa lettura delle risultanze documentali o a contestare la valutazione di merito del giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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