Cassazione Civile, Ordinanza n. 32838/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore subordinato impugnava la sentenza della Corte d'appello che, pur ritenendo illegittimo il licenziamento disciplinare intimatogli, aveva negato la reintegrazione e applicato la sola tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, St. lav., sul presupposto che la condotta accertata fosse meritevole di sanzione disciplinare severa ma non espulsiva e non rientrasse tra quelle punibili con sanzione conservativa secondo la contrattazione collettiva. Il ricorrente deduceva quattro motivi: (1) violazione dell'art. 18, commi 4 e 5, St. lav. e delle norme del CCNL applicabile che prevedevano sanzioni conservative, oltre a vizio motivazionale, perché la Corte territoriale non aveva applicato tali previsioni; (2) analoga censura con riferimento a una disposizione del codice disciplinare di altro CCNL richiamato; (3) violazione dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2015 e dell'art. 18 St. lav., sostenendo che dovesse applicarsi la tutela reintegratoria per insussistenza del fatto contestato; (4) violazione delle medesime norme e degli artt. 2106 e 2119 c.c., oltre che dell'art. 24 della Carta sociale europea, per il mancato riconoscimento dell'indennità di preavviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata apparente e quindi nulla nella parte in cui escludeva la tutela reintegratoria senza indicare le specifiche disposizioni collettive applicabili e senza spiegare il percorso logico seguito. Ha rigettato il terzo motivo perché la Corte d'appello aveva comunque accertato l'esistenza di un illecito disciplinare, sia pure non tale da giustificare il recesso espulsivo, sicché non ricorreva l'ipotesi di insussistenza del fatto. Ha dichiarato assorbito il quarto motivo. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello, che dovrà verificare se la condotta sia riconducibile a una previsione del contratto collettivo che imponga una sanzione conservativa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970
La tutela reintegratoria attenuata si applica quando il giudice accerta l'insussistenza del fatto contestato oppure quando il fatto rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa prevista dal contratto collettivo o dal codice disciplinare applicabile.
art. 18, comma 5, L. n. 300 del 1970
La tutela indennitaria si applica nelle ipotesi residuali di licenziamento illegittimo non riconducibili alle fattispecie reintegratorie.
Ha modificato l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori introducendo la disciplina delle tutele nel licenziamento illegittimo.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti è stata respinta perché il ricorso conteneva un'esauriente ricostruzione dei fatti di causa.
È il parametro formale dei motivi di ricorso richiamato dalle censure proposte.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della diversa tutela contro il licenziamento illegittimo.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alle sanzioni disciplinari e al recesso.
Richiamato nel quarto motivo in tema di giusta causa di licenziamento.
art. 24 Carta sociale europea
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa relativa al preavviso.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato nel ragionamento sulla necessità di una motivazione che consenta il controllo sull'iter logico decisorio.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito nega la reintegrazione nel licenziamento disciplinare per l'asserita non riconducibilità della condotta a una sanzione conservativa prevista dalla contrattazione collettiva, deve indicare concretamente le disposizioni applicabili e spiegare il percorso logico seguito; una formula apodittica integra motivazione apparente e determina nullità della sentenza.
- La tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav. può derivare non solo dall'insussistenza del fatto contestato, ma anche dalla riconduzione del fatto a una fattispecie punita dal contratto collettivo o dal codice disciplinare con sanzione conservativa.
- Se il giudice di merito accerta l'esistenza di una condotta disciplinarmente rilevante, ancorché non tale da giustificare il licenziamento, non può parlarsi di insussistenza del fatto ai fini della reintegrazione.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio e quindi non raggiunge il minimo costituzionale richiesto.
- L'accoglimento della censura sulla tutela applicabile assorbe le questioni accessorie, come quelle relative al preavviso, quando la definitiva qualificazione del rapporto e del recesso è ancora sub iudice.
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