Cassazione Civile, Ordinanza n. 32805/2023 del 27/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal cambio di gestione del servizio di igiene urbana del Comune di Gallipoli: dopo la cessazione dell'affidamento alla precedente società, la nuova affidataria aveva assunto il servizio in forza di ordinanza comunale e vi era stato un accordo sindacale del 14 gennaio 2013 sul passaggio del personale. Il ricorrente, già dipendente della società cessante, aveva ottenuto in altro giudizio la dichiarazione di nullità del termine del proprio contratto con la precedente datrice, con effetto retroattivo dal 17 agosto 2012, e chiedeva che il rapporto fosse ricostituito presso la società subentrante, invocando insieme l'art. 2112 c.c., l'art. 6 del CCNL igiene ambientale e l'accordo sindacale del 14.1.2013. I motivi di ricorso censuravano: l'erronea esclusione dell'applicazione dell'art. 6 CCNL e la qualificazione del subentro come non idoneo a determinare il passaggio automatico del personale; l'erroneo richiamo alla disciplina del trasferimento d'azienda e alla giurisprudenza europea; la non applicabilità dell'art. 29, comma 3, d.lgs. 276/2003 al caso di appalto pubblico; l'interpretazione dell'accordo sindacale del 2013 come mera disponibilità all'assunzione e non come obbligo; la ritenuta condizione sospensiva dell'impegno; la mancata applicazione dell'art. 1359 c.c.; l'erronea esclusione dell'opponibilità della sentenza sulla nullità del termine; e, in sintesi, la pretesa che il CCNL imponesse comunque l'assunzione del lavoratore da parte dell'impresa subentrante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e l'ottavo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura secondo cui l'art. 6 del CCNL igiene ambientale, ratione temporis applicabile, configura un obbligo di assunzione in capo all'impresa subentrante e attribuisce al lavoratore un vero diritto soggettivo alla continuità occupazionale, indipendentemente dalla configurabilità di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. Ha invece rigettato gli altri motivi, confermando l'impostazione della Corte territoriale sulla non configurabilità, in concreto, di un trasferimento di azienda o ramo, e sulla non opponibilità dell'accordo sindacale del 2013 per le ragioni di merito svolte dal giudice di appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principi affermati.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
La Corte ribadisce che il trasferimento d'azienda o di ramo richiede, in concreto, il passaggio di un'entità economica organizzata idonea a conservare la propria identità; in assenza di tali presupposti non opera automaticamente la tutela del lavoratore ex art. 2112 c.c., salvo che ricorrano i requisiti specifici individuati dalla giurisprudenza UE e nazionale.
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003
La norma non è ritenuta applicabile alla fattispecie, perché il cambio di appalto era avvenuto nel 2013 e la disposizione richiamata nella formulazione successiva non poteva essere applicata retroattivamente; essa non impone comunque, di per sé, la qualificazione del fenomeno come cessione d'azienda.
art. 6 CCNL igiene ambientale 2012
"L'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato [...] addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione"
La clausola collettiva è interpretata come fonte di un vero obbligo di assunzione a carico dell'impresa subentrante e di un corrispondente diritto soggettivo del lavoratore alla ricollocazione, non come mera disponibilità o obbligo a trattare.
artt. 1362, 1363, 1367, 1370 c.c.
Richiamati come canoni di interpretazione del contratto/accordo collettivo; la Corte osserva che il ricorrente si è limitato a contrapporre una diversa lettura senza dimostrare specifiche violazioni dei criteri ermeneutici da parte del giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è respinta perché la Corte territoriale ha svolto un accertamento di merito sulla portata dell'accordo, non rilevando officiosamente una questione estranea al thema decidendum.
artt. 1353 c.c. e 1359 c.c.
Le doglianze sulla condizione sospensiva non sono accolte; la Corte d'appello ha ritenuto che la clausola fosse subordinata a una delibera comunale di impegno di spesa non avveratasi, e tale valutazione di fatto è ritenuta insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Sono i parametri formali delle censure di legittimità, ma la Corte ribadisce che la mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la decisione dell'ordinanza.
L. n. 122/2016, art. 30
Richiamata dalla Corte territoriale e ritenuta non applicabile alla vicenda, perché successiva al cambio di appalto e non idonea a incidere retroattivamente sui rapporti sorti nel 2013.
Direttiva 2001/23/CE
È richiamata come fonte eurounitaria di protezione della continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di impresa, ma la sua applicazione richiede comunque la ricorrenza di un trasferimento di entità economica organizzata.
Massime di principio
- Nel cambio di appalto, il lavoratore non ha un diritto automatico alla prosecuzione del rapporto con l'impresa subentrante se non si accerta, in concreto, il trasferimento di un'entità economica organizzata che conservi la propria identità ai sensi dell'art. 2112 c.c.
- Nei settori labour intensive, il trasferimento può sussistere anche quando il nuovo gestore acquisisca una parte essenziale del personale del predecessore, ma resta necessario che tale gruppo di lavoratori costituisca un'entità funzionalmente autonoma o un nucleo idoneo a conservare l'identità dell'attività.
- Una clausola del CCNL che preveda il passaggio del personale nell'avvicendamento di appalto può integrare un vero obbligo di assunzione per l'impresa subentrante, attribuendo al lavoratore un diritto soggettivo alla riassunzione, senza che sia necessario qualificare il fenomeno come trasferimento d'azienda.
- L'interpretazione di un accordo collettivo o sindacale è questione di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica, non essendo sufficiente proporre una lettura alternativa più favorevole.
- La conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato opera con effetto ex tunc; conseguentemente, ai fini dell'applicazione di regole sul passaggio del personale, il lavoratore va considerato in forza a tempo indeterminato sin dalla data della stipulazione illegittima.
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