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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32898/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio emetteva un avviso di accertamento per il 2009, rideterminando in via analitico-induttiva reddito e valore della produzione netta e recuperando a tassazione maggiori ricavi e costi ritenuti indeducibili ai fini IRES e IRAP. La società impugnava l'atto e otteneva solo un parziale accoglimento in primo grado, confermato in appello. In cassazione deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'avviso fosse invalido perché sottoscritto da funzionario privo di qualifica dirigenziale; 2) violazione dell'art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998, assumendo che, poiché i ricavi non dichiarati sarebbero stati inferiori alla soglia di legge, l'accertamento fondato su presunzioni semplici dovesse essere annullato; 3) violazione dell'art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998 e dell'art. 112 c.p.c., per asserita omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla stessa disposizione.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la notifica spedita l'ultimo giorno utile. Nel merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la censura mirava in realtà a contestare la valutazione di fatto sulla legittima sottoscrizione dell'avviso e, inoltre, mancava la necessaria trascrizione del documento richiamato; ha ritenuto infondato il terzo motivo, escludendo l'omessa pronuncia poiché la decisione di merito implicava il rigetto della questione relativa alla soglia dell'art. 10, comma 4-bis; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato o riprodotto i documenti da cui desumere la congruità rispetto agli studi di settore. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiede che l'atto di accertamento sia sottoscritto da un funzionario legittimato; la Corte ha ritenuto che la conformità alla legge della sottoscrizione, accertata in fatto dal giudice di merito, non sia sindacabile come violazione di legge se la censura mira a una rivalutazione probatoria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 42 D.P.R. n. 600/1973; la Corte non ne ha ravvisato una violazione autonoma, perché la doglianza sosteneva in realtà un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 10, comma 4-bis, L. n. 146 del 1998

    Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici ... non possono essere effettuate ... qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati.

    La Corte ha ritenuto che la censura sulla soglia fosse infondata quanto all'omessa pronuncia, perché il rigetto parziale dell'appello presupponeva il mancato accoglimento della richiesta di annullamento integrale dell'accertamento; il motivo è stato poi dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancata produzione dei documenti rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le doglianze formalmente prospettate come violazioni di legge non possono risolversi in una richiesta di riesame del merito o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata comporta un implicito rigetto della questione, perché questa è stata superata dal percorso argomentativo seguito dal giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la sua violazione, osservando che il giudice di merito aveva comunque deciso in modo incompatibile con l'accoglimento della questione non espressamente esaminata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non contiene la trascrizione o almeno la puntuale indicazione del contenuto dei documenti posti a fondamento della censura.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Applicabile anche al processo tributario per rinvio del D.Lgs. n. 546/1992; il termine semestrale decorre con il computo della sospensione feriale.

  • art. 49 D. Lgs. n. 546 del 1992

    Opera il rinvio alle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II c.p.c. per il processo tributario.

  • art. 1, comma 1, L. n. 742 del 1969

    Il termine di impugnazione va computato tenendo conto della sospensione feriale dal 1 al 31 agosto.

  • L. n. 53 del 1994

    Richiamata per la notificazione del ricorso a mezzo posta eseguita dal difensore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste formale del vizio ex art. 360 c.p.c., mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La censura fondata su documenti o atti processuali deve rispettare l'onere di specifica indicazione e di trascrizione almeno essenziale del loro contenuto, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione di merito, per il suo contenuto complessivo, implica il rigetto della questione sollevata dalla parte, anche se il giudice non la tratta espressamente.
  • In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta eseguita dal difensore, la tempestività si valuta con riferimento alla data di spedizione del piego raccomandato, non alla sua ricezione, purché sia documentato l'adempimento delle formalità richieste.
  • Nel processo tributario il termine lungo per impugnare segue la disciplina generale dell'art. 327 c.p.c., con applicazione della sospensione feriale prevista dalla legge speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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