Cassazione Civile, Ordinanza n. 32871/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttrice)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra le proprietarie di un'area in Milano e la società che la conduceva in locazione per uso deposito di idrocarburi. Dopo la convalida di sfratto per finita locazione, le proprietarie hanno agito sostenendo che l'area fosse rimasta nella sostanziale disponibilità della conduttrice perché non bonificata, chiedendo un'indennità per occupazione abusiva e il risarcimento dei costi di ripristino. Il Tribunale ha riconosciuto sia l'indennità sia il danno da ripristino; la Corte d'appello ha solo aumentato il quantum risarcitorio e confermato il resto. In cassazione le proprietarie hanno dedotto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. e 1591 c.c., sostenendo che la scrittura inter partes fosse stata male interpretata e che il pagamento di euro 15.000,00 dovesse intendersi annuale e non una tantum; con il secondo hanno denunciato violazione dell'art. 329 c.c. e degli artt. 242 e 244 d.lgs. 152/2006, assumendo che la corte territoriale avesse errato nell'escludere il diritto all'indennità di occupazione per il periodo successivo alla sentenza di primo grado, poiché il terreno non sarebbe stato ancora restituito per il protrarsi della bonifica e della rimozione della contaminazione asseritamente causata dalla conduttrice.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. perché le ricorrenti non avevano depositato la copia autentica della sentenza impugnata, pur richiamandola nell'indice del ricorso. In via preliminare ha anche respinto l'istanza di rinvio/rimessione in termini, ritenendo non dimostrata una causa non imputabile alla parte. Ad abundantiam ha osservato che, ove esaminati, i motivi sarebbero comunque risultati inammissibili: il primo per difetto di specifica critica alle norme ermeneutiche invocate; il secondo per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. per mancata specifica indicazione/localizzazione degli atti processuali richiamati. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato quale norma ermeneutica del contratto; la Corte osserva che il motivo non spiega come e perché sarebbe stata violata o falsamente applicata.
Richiamato quale criterio interpretativo sistematico; il motivo è ritenuto privo di adeguata specificazione della dedotta violazione.
Richiamato quale criterio di interpretazione secondo buona fede; la Corte rileva che, comunque, non viene illustrato in modo chiaro il come e il perché della violazione.
Invocato in relazione all'asserita occupazione abusiva e all'indennità dovuta dopo la cessazione del rapporto; non esaminato nel merito per improcedibilità del ricorso.
Invocato nel secondo motivo, ma la Corte non affronta il merito della censura per l'inammissibilità prospettata e l'improcedibilità del ricorso.
Richiamato dalle ricorrenti a sostegno dell'obbligo di bonifica del sito contaminato; la censura non è scrutinata nel merito.
Richiamato dalle ricorrenti in tema di bonifica dei siti contaminati; la Corte non entra nel merito della doglianza.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Norma decisiva: l'omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
Richiamato per la memoria illustrativa; l'istanza di rinvio/rimessione in termini per il tardivo deposito non è accolta per mancata prova di una causa non imputabile.
Indicata ad abundantiam come ulteriore profilo di inammissibilità del secondo motivo per mancata specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali richiamati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata determina l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., anche se la sentenza risulti richiamata nell'indice degli allegati.
- L'istanza di rimessione in termini o di rinvio per il deposito della memoria richiede la prova di una causa non imputabile alla parte che abbia impedito il tempestivo adempimento.
- La censura di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati disattesi e in che modo; la mera richiesta di una diversa lettura della scrittura negoziale non basta.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si fonda su atti o documenti processuali deve rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione previsto dall'art. 366, n. 6, c.p.c.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile o comunque soccombente, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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