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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32867/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

Il proprietario di un immobile concesso in locazione a una società, alla scadenza del rapporto, non accettava la riconsegna del bene. La conduttrice, dopo intimazione al locatore-creditore di ricevere la prestazione di riconsegna, avviava davanti al Tribunale il procedimento di sequestro liberatorio ai sensi dell'art. 1216, comma 2, c.c. e dell'art. 79 disp. att. c.p.c., ottenendo la nomina di un sequestratario. Successivamente il Tribunale dichiarava chiusa la procedura e poneva a carico del locatore le spese della procedura e il compenso del sequestratario. Il ricorrente proponeva ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. con due motivi: con il primo contestava, per violazione degli artt. 1216 c.c., 79 disp. att. c.c. e 91 c.p.c., la condanna alle spese, sostenendo che il procedimento fosse di volontaria giurisdizione e che non vi fosse parte soccombente; con il secondo deduceva, sempre per violazione delle medesime norme e dell'art. 91 c.p.c., l'illegittima condanna al pagamento del compenso del sequestratario, sostenendo in subordine che tale costo dovesse gravare sulla società che aveva instaurato la procedura ovvero che la liquidazione non potesse essere disposta dal giudice.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il procedimento di sequestro liberatorio ex art. 1216, comma 2, c.c. e art. 79 disp. att. c.p.c. sia riconducibile alla disciplina cautelare e, dopo l'introduzione del procedimento cautelare uniforme e le modifiche del 2009, le statuizioni sulle spese e sul compenso del sequestratario siano impugnabili con il reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c., non con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Il primo motivo è stato quindi dichiarato inammissibile perché diretto contro un provvedimento non definitivo, essendo previsto un diverso rimedio impugnatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia nella parte relativa al carico delle spese, per le stesse ragioni del primo, sia nella parte relativa alla liquidazione del compenso del sequestratario, anche perché la censura non era proposta nei confronti del soggetto legittimato e, comunque, la liquidazione del compenso del custode/sequestratario segue una disciplina propria. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione trattata.

Norme richiamate

  • art. 1216, comma 2, c.c.

    Il sequestro liberatorio è la misura collegata alla mancata cooperazione del creditore alla ricezione della prestazione di riconsegna; la sua disciplina è ricondotta alla funzione cautelare della tutela del debitore.

  • art. 79 disp. att. c.p.c.

    La norma regola competenza e modalità del procedimento per la nomina del sequestratario, ma non disciplina compiutamente il regime delle spese e delle impugnazioni relative alle statuizioni economiche.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la condanna alle spese; la Corte precisa che il mezzo di impugnazione non è il ricorso ex art. 111 Cost., ma il reclamo cautelare.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il ricorso straordinario è inammissibile quando il provvedimento non ha carattere definitivo perché è impugnabile con un diverso rimedio previsto dall'ordinamento.

  • artt. 669-bis e ss. c.p.c.

    La disciplina del procedimento cautelare uniforme si applica anche al sequestro liberatorio, salvo le regole speciali incompatibili.

  • art. 669-septies c.p.c.

    Nel testo previgente consentiva l'opposizione avverso le statuizioni sulle spese; dopo la modifica del 2009 la Corte valorizza la diversa struttura del rimedio cautelare e l'operatività del reclamo.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    È il rimedio esperibile contro i provvedimenti cautelari e contro le statuizioni accessorie adottate nel relativo procedimento, incluse quelle sulle spese.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato per ricostruzione sistematica del regime previgente; non è il rimedio attualmente applicabile alle statuizioni del sequestro liberatorio.

  • art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato, in relazione alla liquidazione del compenso del sequestratario, come disciplina speciale del compenso del custode.

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale disciplina del rimedio contro la liquidazione del compenso del custode/sequestratario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Il sequestro liberatorio ex art. 1216, comma 2, c.c. ha natura cautelare e non di volontaria giurisdizione: serve a liberare provvisoriamente il debitore dall'onere custodiale e dai pregiudizi derivanti dal rifiuto del creditore di ricevere la prestazione.
  • Quando il provvedimento emesso nel procedimento cautelare contiene anche statuizioni sulle spese, il mezzo ordinario di censura è il reclamo cautelare previsto dalla disciplina uniforme, non il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., salvo effettiva definitività del provvedimento.
  • Le statuizioni sul compenso del sequestratario seguono una disciplina propria e non possono essere impugnate con i rimedi utilizzati per contestare le sole spese di lite; inoltre la censura va proposta nei confronti del soggetto legittimato a contraddire sul relativo provvedimento.
  • Nel sistema successivo alla legge n. 69 del 2009, la disciplina cautelare uniforme si estende anche al sequestro liberatorio, con conseguente applicazione del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. alle questioni accessorie decise dal giudice della cautela.
  • Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è inammissibile contro provvedimenti per i quali l'ordinamento prevede un rimedio specifico e attuale, anche se la censura riguarda soltanto statuizioni accessorie come spese o compensi.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProcedimenti cautelari
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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