Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32870/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società cooperativa aveva ottenuto l'ammissione al concordato preventivo; nel corso del sub-procedimento di revoca, il tribunale ha revocato l'ammissione e, con separata sentenza, ha dichiarato il fallimento della società. La corte d'appello ha rigettato il reclamo della debitrice, ritenendo che la proposta modificativa del concordato avesse corretto in modo sostanziale e tardivo i dati contabili, evidenziando scostamenti rilevantissimi rispetto alla proposta originaria: passività verso dipendenti, erario, previdenza e alcuni fornitori risultavano sottostimate; i crediti verso l'erario e verso società collegate venivano ridimensionati; venivano inoltre rilevati rilevantissimi ammanchi di cassa non spiegati dal dedotto malfunzionamento dei cambiamonete. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha denunciato la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 162 e 173 l.fall., sostenendo che la mera differenza tra i dati concordatari e quelli accertati non integrasse di per sé un atto in frode, in assenza di dolo o di occultamento di fatti anteriormente taciuti, e che la corte d'appello si fosse limitata a recepire acriticamente la motivazione del tribunale; ha inoltre contestato il rilievo attribuito agli ammanchi di cassa e alla diversa quantificazione dei crediti/debiti; (2) ha denunciato la violazione degli artt. 1, 5, 6 e 15 l.fall. in punto di insolvenza, sostenendo che lo stato di insolvenza non potesse essere desunto dalla mancata accettazione della transazione fiscale, né dalla mera esposizione di perdite, e che non gravasse sulla debitrice l'onere di indicare i mezzi normali di pagamento, essendo i mezzi concordatari quelli rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che, in tema di concordato preventivo, rilevano ai fini della revoca ex art. 173 l.fall. anche le omissioni, incompletezze o rappresentazioni inadeguate dei dati aziendali idonee ad alterare il consenso informato dei creditori; ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa l'inattendibilità della rappresentazione patrimoniale e la conseguente revoca dell'ammissione. Ha ritenuto invece inammissibile il secondo motivo, osservando che la corte territoriale aveva accertato in fatto, con statuizione non utilmente censurata, l'insolvenza della debitrice per l'esistenza di notevoli passività, crisi di liquidità e mancata indicazione di mezzi normali di pagamento; ha escluso che potesse rilevare il solo richiamo al cram down fiscale o ai meccanismi concordatari, non essendo stato ancora validamente ammesso il concordato. Sono state poste le spese a carico della ricorrente, liquidate in favore dello Stato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei fallimenti controricorrenti; è stata inoltre data atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre è stata respinta la richiesta di condanna del legale rappresentante ex art. 94 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 173 l.fall.

    Gli atti di frode comprendono anche fatti non adeguatamente o compiutamente esposti nella proposta concordataria, purché abbiano valenza potenzialmente decettiva per i creditori; la revoca dell'ammissione mira a neutralizzare l'effetto decettivo di omissioni, alterazioni o incompletezze informative.

  • art. 162 l.fall.

    Richiamato come norma violata nel motivo, in collegamento alla disciplina dell'ammissibilità e della verifica della domanda di concordato.

  • art. 161, comma 2, l.fall.

    La relazione del professionista attestatore e i dati aziendali allegati devono consentire al tribunale di verificare la completezza e comprensibilità delle informazioni offerte ai creditori.

  • art. 5 l.fall.

    L'insolvenza consiste in un'impotenza strutturale, non meramente transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni; può escludersi solo se risulta in fatto la disponibilità effettiva della liquidità necessaria per pagare i debiti scaduti.

  • art. 6 l.fall.

    Richiamato nel motivo insieme alle altre norme fallimentari in tema di presupposti dell'apertura della procedura concorsuale.

  • art. 15 l.fall.

    Richiamato nel motivo in relazione al procedimento di accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'asserita mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile nel contesto del primo motivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove e dei documenti, ma la Corte ha ritenuto insindacabili in cassazione gli accertamenti di fatto posti a base della decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per denunciare violazioni di legge, ma il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a rimettere in discussione accertamenti di fatto.

  • art. 96, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nella richiesta del fallimento controricorrente per responsabilità processuale aggravata; la domanda non è stata accolta.

  • art. 94 c.p.c.

    La condanna del rappresentante processuale alle spese presuppone gravi motivi, come violazione dei doveri di lealtà e probità o mancanza di normale prudenza, circostanze non ravvisate nel caso.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei doveri di lealtà e probità processuale, la cui trasgressione può fondare la condanna del rappresentante ex art. 94 c.p.c.

  • art. 133 TUSG

    Le spese sono state liquidate in favore dello Stato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle controparti fallimentari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata quale base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il giudice non può sostituirsi al debitore nella ricostruzione contabile, ma deve verificare la completezza, la chiarezza e la comprensibilità dei dati aziendali esposti nella domanda, nella proposta e nella relazione attestativa, perché tali informazioni servono a consentire ai creditori un voto consapevole.
  • Ai fini dell'art. 173 l.fall., integrano atti di frode non solo i fatti del tutto occultati, ma anche quelli rappresentati in modo incompleto o inadeguato, quando la difformità tra situazione prospettata e situazione reale abbia una potenziale capacità decettiva nei confronti dei creditori.
  • Per la revoca dell'ammissione al concordato non è necessaria una dolosa preordinazione dell'inganno: è sufficiente la consapevole volontarietà della condotta informativa inadeguata o omissiva.
  • Lo stato di insolvenza va inteso come impotenza strutturale, e non meramente transitoria, a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali; per escluderlo occorre la prova in fatto della concreta disponibilità di liquidità sufficiente al pagamento dei debiti scaduti.
  • In sede di ricorso per cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una contestazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, quando la decisione impugnata si fondi su valutazioni fattuali congruamente motivate e non specificamente scalfite.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.