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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32872/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta dal consorzio contro l'azione esecutiva della società immobiliare. In primo grado il tribunale aveva accolto l'opposizione e dichiarato che, per la parte eccedente euro 197.921,12, la società non aveva diritto di procedere esecutivamente, condannandola anche alle spese. La società aveva appellato chiedendo la riforma della sentenza e sostenendo, tra l'altro, che il consorzio dovesse essere condannato al pagamento di euro 144.798,46 oltre interessi, assumendo che fossero concluse le operazioni di rilascio dell'immobile in data 10 febbraio 2016. La corte d'appello rigettava il gravame. In cassazione la società deduceva un unico motivo per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse escluso l'indagine sull'art. 1590 c.c. qualificandola come domanda nuova; secondo la ricorrente, i fatti relativi alla data di effettivo rilascio erano già stati allegati in primo grado e la domanda proposta in appello non avrebbe duplicato il titolo esecutivo, ma solo precisato il quantum dovuto. La Corte di cassazione ha però rilevato, in via preliminare, che il ricorso era tardivo: pur trattandosi originariamente di opposizione a precetto non soggetta a sospensione feriale, la nuova domanda introdotta in appello restava comunque soggetta alla sospensione, cosicché l'impugnazione della sua declaratoria di inammissibilità non era tardiva solo se considerata rispetto a quella domanda; tuttavia il ricorso era comunque inammissibile anche nel merito, perché il vizio denunciato era inquadrato erroneamente come n. 5 anziché n. 4 dell'art. 360 c.p.c., la sentenza impugnata si fondava inoltre su una ulteriore ratio decidendi non specificamente censurata, e comunque i fatti allegati in primo grado valevano solo come difese ed eccezioni, non come base per una domanda nuova.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la società avesse introdotto in appello una domanda nuova, inammissibilmente, e ha affermato che la controversia originaria, introdotta come opposizione a precetto non soggetta a sospensione feriale, non muta regime per il solo fatto che in appello venga proposta una nuova domanda inammissibile. Ha poi aggiunto che il motivo di ricorso era comunque inammissibile perché censurava come omesso esame di fatto una statuizione che investiva la violazione delle norme processuali sulla novità della domanda, e perché non colpiva tutte le rationes decidendi della sentenza di appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1

    indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    il motivo era stato formalmente incardinato sul vizio di omesso esame di fatto, ma la Corte osserva che la censura riguardava in realtà la novità della domanda e quindi una violazione processuale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte rileva che la doglianza non era correttamente veicolata come violazione di norme processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'assunto di erronea valutazione del materiale processuale.

  • art. 116 c.p.c.

    violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'assunto di erronea valutazione del materiale processuale.

  • art. 1590 c.c.

    sussistenza dell'art. 1590 c.c.

    evocato dalla ricorrente in relazione alla data di effettivo rilascio dell'immobile e al relativo importo dovuto.

  • art. 437 c.p.c.

    violazione dell’art. 437 e 345 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che la domanda introdotta in appello era nuova e dunque inammissibile nel giudizio di secondo grado.

  • art. 345 c.p.c.

    violazione dell’art. 437 e 345 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per escludere l'ammissibilità di domande nuove in appello.

  • art. 3 l. n. 742 del 1969

    non era soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale ex art. 3 l. n. 742 del 1969

    la Corte chiarisce che l'opposizione a precetto originaria non era soggetta a sospensione feriale.

  • art. 92 r.d. n. 12 del 1942

    in relazione all’art. 92 r.d. n. 12 del 1942

    norma richiamata per il regime della sospensione feriale nel processo.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la soccombenza del ricorrente comporta l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012

    inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    richiamato quale base normativa dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che investe la declaratoria di inammissibilità di una domanda nuova introdotta in appello deve essere correttamente ricondotta al vizio di violazione di norme processuali, e non al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando il nucleo della doglianza riguarda l'applicazione delle norme che vietano le domande nuove.
  • Se una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile quando omette di censurare anche solo una di esse, perché la ratio non impugnata rende comunque sorretta la decisione.
  • I fatti allegati in primo grado, ove non introdotti come domanda ma soltanto come difese o eccezioni, non possono essere successivamente trasformati in base per una domanda nuova in appello.
  • La regola sulla sospensione feriale dei termini va valutata in relazione al tipo di controversia originariamente introdotta; l'introduzione in appello di una domanda nuova inammissibile non altera il regime processuale originario della causa, ai fini della decorrenza dei termini d'impugnazione della decisione che abbia dichiarato tale inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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