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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32869/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile concesso in locazione ad uso non abitativo. Il locatore chiedeva la convalida dello sfratto, il rilascio dell’immobile e il pagamento dei canoni scaduti e da scadere; il conduttore si opponeva, contestando tra l’altro la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una società che, secondo lui, sarebbe stata cessionaria dell’azienda e del contratto di locazione, l’asserita improcedibilità/inammissibilità della domanda di risoluzione per una pretesa cessazione del contratto per finita locazione, e la condanna al pagamento di somme che riteneva ultra petita perché, dopo il mutamento del rito, la controparte non avrebbe reiterato le domande con memoria integrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di locazione commerciale, il litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e locatore sussiste solo quando sia in contestazione la conclusione, validità o efficacia della cessione del contratto, non quando si discuta solo delle vicende del rapporto; inoltre, in presenza di obbligazione solidale non vi è litisconsorzio necessario tra tutti i debitori. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso, poiché fondato su documenti non adeguatamente individuati e su censure di motivazione non ammissibili nei termini prospettati. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che il mutamento del rito e la mancata memoria integrativa non travolgono la domanda originaria, che resta ferma nella prosecuzione del giudizio, sicché non vi è ultrapetizione nella condanna al pagamento dei canoni già chiesti nella fase di convalida. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e sono stati indicati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Il litisconsorzio necessario è richiesto solo quando la decisione non possa produrre effetti utili senza la partecipazione di tutti i soggetti del rapporto dedotto; non ricorre quando la controversia riguarda solo vicende del rapporto e la sentenza resta efficace verso le parti presenti.

  • art. 36 l. n. 392/1978

    Nella locazione commerciale la cessione del contratto in connessione con il trasferimento d’azienda non comporta automaticamente litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e locatore; il litisconsorzio sorge solo se si controverta della stessa cessione.

  • art. 1292 c.c.

    In presenza di obbligazione solidale, non sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i debitori.

  • art. 658 c.p.c.

    La domanda di risoluzione e rilascio può essere proposta nell’ambito dell’intimazione di sfratto per morosità.

  • art. 665 c.p.c.

    È richiamata in relazione alla fase sommaria dello sfratto e alla possibilità di ordinanza di rilascio.

  • art. 667 c.p.c.

    In caso di opposizione allo sfratto, il processo prosegue e si applica il mutamento del rito con possibilità di integrazione difensiva; la prosecuzione presuppone la permanenza della domanda originaria.

  • art. 426 c.p.c.

    Le memorie previste sono integrative, non sostitutive: servono ad adeguare le difese al rito speciale ma non fanno venir meno le domande già proposte nella fase sommaria se non reiterate.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato per la denuncia di violazione di legge sul litisconsorzio e sulla disciplina dello sfratto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il primo motivo è stato riqualificato come error in procedendo, perché la censura riguardava l’asserita violazione del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura motivazionale non è stata accolta perché prospettata in modo non coerente con i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La doglianza sulla motivazione apparente è stata reputata inammissibile nei termini prospettati, perché fondata su elementi estranei al contenuto intrinseco della sentenza.

  • art. 366 c.p.c.

    È stato ribadito il principio di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, che richiede chiara indicazione degli atti e dei documenti su cui si fondano le censure.

  • art. 366, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.

    Il ricorso deve esporre in modo specifico fatti, censure e documenti rilevanti, con precisa localizzazione degli atti nel fascicolo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché la domanda di pagamento dei canoni restava ferma nella prosecuzione del giudizio.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul mutamento di rito e sull’asserita mancata reiterazione delle domande.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come fonte dell’obbligo di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo a locazione commerciale e cessione d’azienda, il litisconsorzio necessario tra locatore, cedente e cessionario sussiste solo se sia controversa la validità, efficacia o stessa esistenza della cessione; se si discute soltanto dell’inadempimento del rapporto locatizio, il locatore può agire anche separatamente verso i soggetti obbligati in solido.
  • L’esistenza di un’obbligazione solidale esclude, di regola, la necessità del litisconsorzio tra tutti i debitori: la sentenza è valida se produce effetti nei confronti delle parti presenti, senza che la mancata partecipazione di un coobbligato renda il giudizio inscindibile.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure devono rispettare il principio di specificità e autosufficienza: è necessario indicare con precisione fatti, atti e documenti rilevanti, non essendo sufficiente un richiamo generico o non localizzato al fascicolo.
  • La denuncia di vizio motivazionale non può risolversi in una critica basata su elementi istruttori esterni alla sentenza; il sindacato di legittimità resta confinato alla motivazione nei limiti consentiti dalla legge.
  • Nel procedimento di sfratto, il mutamento del rito e l’eventuale mancato deposito di memorie integrative non eliminano la domanda originaria proposta nella fase sommaria: le memorie ex art. 426 c.p.c. hanno funzione integrativa e non sostitutiva.
  • In sede di prosecuzione del giudizio di sfratto opposto, le domande formulate nell’intimazione restano ferme salvo valida modifica o rinuncia, sicché non può configurarsi ultrapetizione quando il giudice condanni al pagamento di importi già compresi nel thema originario.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSfratto per morositàImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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