Cassazione Civile, Ordinanza n. 32864/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una banca aveva proposto opposizione avverso un'ingiunzione fiscale emessa dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento di una penalità prevista dall'art. 17 della L. n. 576/1975, irrogata per tardiva trasmissione delle somme ricevute dai contribuenti in delega di pagamento delle imposte. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ma in appello le amministrazioni avevano chiesto anche, in via riconvenzionale, la condanna della banca al pagamento della stessa somma. La Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale, affermando che le amministrazioni avevano interesse ex art. 100 c.p.c. a ottenere un titolo giudiziale di condanna, più ampio del mero titolo amministrativo, anche per poter utilizzare facoltà ulteriori nella riscossione coattiva, come l'iscrizione di ipoteca. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che l'amministrazione aveva già iscritto a ruolo la medesima somma e che essa ricorrente aveva già pagato quanto richiesto con riserva di ripetizione, rendendo superflua la condanna; (2) nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 2 r.d. n. 639/1910, degli artt. 17, 18 e 21 d.lgs. n. 46/1999 e degli artt. 76-85 d.P.R. n. 602/1973, per asserita insussistenza dell'interesse delle amministrazioni a ottenere una sentenza di condanna, essendo già l'ingiunzione titolo esecutivo e già comprensiva di facoltà esecutive incisive, compresa l'ipoteca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il primo motivo perché il ricorso non indicava adeguatamente dove e come il fatto asseritamente decisivo fosse stato discusso nei precedenti gradi, e comunque il pagamento eseguito con espressa riserva di ripetizione non faceva venir meno la contestazione sulla debenza del credito. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che l'opposizione all'ingiunzione fiscale introduce un giudizio di cognizione sull'esistenza del credito e sulla ritualità della procedura, con sentenza normalmente di mero accertamento; tuttavia l'ente creditore può proporre domanda riconvenzionale di condanna per ottenere un titolo giudiziale dotato di giudicato e contenuto più ampio rispetto al semplice rigetto dell'opposizione. La Corte ha considerato sussistente l'interesse ad agire delle amministrazioni sia perché la condanna aggiunge un accertamento giudiziale ulteriore, sia perché può consentire l'iscrizione di ipoteca giudiziale, diversa da quella collegata alla riscossione mediante ingiunzione o ruolo. La banca è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17 L. n. 576/1975
individua la penalità dovuta per la tardiva trasmissione delle somme riscosse dai contribuenti tramite delega di pagamento.
art. 2 r.d. n. 639/1910
l'ingiunzione fiscale è titolo esecutivo e precetto nell'ambito della riscossione coattiva, ma resta un atto amministrativo privo di efficacia di giudicato.
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire sussiste quando la domanda riconvenzionale di condanna consente di ottenere un titolo giudiziale ulteriore e più utile rispetto al mero accertamento derivante dal rigetto dell'opposizione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame non è configurabile se il ricorso non indica adeguatamente la discussione processuale del fatto dedotto e, comunque, il fatto non è decisivo.
art. 360, n. 3, c.p.c.
la censura è infondata perché la domanda riconvenzionale dell'ente creditore è ammissibile e sorretta da interesse ex art. 100 c.p.c.
art. 360, n. 4, c.p.c.
non emerge una nullità della sentenza per violazione dell'art. 100 c.p.c., poiché l'interesse all'azione è stato correttamente ravvisato.
art. 10 d.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di una riscossione coattiva già in atto tramite iscrizione a ruolo.
artt. 17, 18 e 21 d.lgs. n. 46/1999
richiamati dalla ricorrente per sostenere che l'ingiunzione e la riscossione mediante ruolo attribuiscono già all'amministrazione poteri esecutivi sufficienti.
artt. 76-85 d.P.R. n. 602/1973
richiamati dalla ricorrente per affermare che la riscossione coattiva già consente facoltà incisive, inclusa l'iscrizione ipotecaria.
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
la Corte distingue l'ipoteca iscritta nell'ambito della riscossione coattiva dall'ipoteca giudiziale conseguibile con il titolo di condanna.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'opposizione all'ingiunzione fiscale dà luogo a un giudizio di cognizione sull'esistenza del credito e sulla ritualità della procedura, nel quale la sentenza ha ordinariamente natura di accertamento, non di condanna.
- L'ente pubblico creditore può proporre domanda riconvenzionale di condanna nell'opposizione a ingiunzione fiscale per conseguire un titolo giudiziale autonomo e dotato di giudicato, purché vi sia un interesse concreto ex art. 100 c.p.c.
- L'interesse ad agire sussiste quando la pronuncia richiesta offre all'attore o al convenuto riconvenzionale una tutela ulteriore o diversa rispetto a quella già ricavabile dal titolo amministrativo o dall'accertamento negativo/positivo nel giudizio di opposizione.
- L'ingiunzione fiscale, pur essendo titolo esecutivo e precetto, resta un atto amministrativo insuscettibile di acquistare efficacia di giudicato; perciò non impedisce all'amministrazione di chiedere una sentenza di condanna sul medesimo credito.
- Il pagamento della somma contestata eseguito con espressa riserva di ripetizione non elimina, di per sé, la controversia sulla debenza del credito e non rende superflua la pronuncia giudiziale di accertamento o condanna.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione precisa del fatto decisivo, della sua discussione tra le parti e del suo effettivo carattere decisivo; in mancanza, la censura non può essere accolta.
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