Cassazione Civile, Ordinanza n. 03066/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un imprenditore edile impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005 con cui l'Ufficio rideterminava il reddito d'impresa e chiedeva maggiori IRPEF, IVA e IRAP, oltre a interessi e sanzioni, sostenendo che i corrispettivi dichiarati per la cessione di sette immobili fossero inferiori al valore di mercato e al prezzo effettivamente praticato. Il ricorso per cassazione articolava sette motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e del contraddittorio endoprocedimentale, per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni; 2) erronea applicazione delle norme sulla rettifica dei corrispettivi e sulla determinazione induttiva dei ricavi, contestando l'uso di valori OMI e dei mutui; 3) difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; 4) omesso esame di fatti decisivi e vizi processuali in relazione alla prova sul valore reale degli immobili; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento, da parte dell'Ufficio, dell'onere della prova e per uso in giudizio di dati non prodotti; 6) illegittima liquidazione delle spese in favore dell'Ufficio non difeso da avvocato dello Stato; 7) carenza di motivazione sulla liquidazione delle spese e mancato riconoscimento della riduzione del 20% per la difesa tramite personale dell'ente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sul contraddittorio preventivo, sulla ricostruzione dei ricavi e sulla motivazione dell'avviso, osservando che l'accertamento non era fondato solo sulle quotazioni OMI ma su una pluralità di indizi convergenti, tra cui le divergenze con i valori di mercato, l'importo dei mutui superiore ai prezzi dichiarati e la contraddittorietà dei prezzi indicati per immobili diversi. Ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme e la mancata indicazione delle diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Ha ritenuto inammissibile anche la doglianza sull'onere della prova perché nuova in cassazione. Infine ha respinto le censure sulle spese, affermando che la liquidazione in favore dell'ente pubblico difeso da funzionari è consentita e che, entro i limiti tabellari, la scelta dell'importo medio non richiede una specifica motivazione.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
il termine dilatorio di 60 giorni e il contraddittorio endoprocedimentale non operano quando non vi sia stato accesso, ispezione o verifica presso la sede del contribuente; in ogni caso, per l'IVA occorre dedurre concretamente la prova di resistenza.
art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
richiamato come base della richiesta documentale e del controllo documentale svolto dall'Ufficio.
art. 51 del D.P.R. n. 633/1972
richiamato come base della richiesta documentale e del controllo documentale svolto dall'Ufficio.
art. 35, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972
richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione dei valori delle cessioni immobiliari.
art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973
richiamato in tema di accertamento induttivo dei ricavi e di presunzioni utilizzabili dall'Ufficio.
art. 24, commi 4 e 5, L. n. 88/2009
la Corte richiama la giurisprudenza che esclude l'automaticità della presunzione di corrispondenza tra prezzo e valore normale, ma ammette l'uso di indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
richiamato quanto al requisito di motivazione dell'avviso di accertamento.
richiamato quale norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
invocato dal ricorrente a sostegno del diritto al contraddittorio e al buon andamento procedimentale.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e all'onere della prova.
art. 97 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione al buon andamento dell'amministrazione.
art. 34 Cost.
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla motivazione e sulla pretesa fiscale.
art. 27 Cost.
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla motivazione e sulla pretesa fiscale.
richiamato in relazione al preteso omesso esame del motivo di appello.
invocato per censurare la valutazione delle prove.
invocato per censurare la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è dichiarato inammissibile per la presenza di doppia conforme e per la mancata indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per la dedotta violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per il dedotto error in procedendo.
applicato per l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.
richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha però rilevato l'inammissibilità perché la censura era nuova in cassazione.
richiamato in tema di condanna alle spese di lite in favore dell'Ufficio vittorioso.
art. 111, comma 6, Cost.
invocato per la pretesa carenza di motivazione sulla liquidazione delle spese.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992
la Corte afferma che consente la liquidazione delle spese in favore dell'ente pubblico che si difende a mezzo di funzionari delegati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario sugli accertamenti di maggiori ricavi da cessione di immobili, il giudice può fondare la decisione su una pluralità di indizi convergenti, tra cui valori OMI, importi dei mutui concessi agli acquirenti e incongruenze interne dei prezzi dichiarati; le quotazioni OMI da sole non bastano, ma se corroborate da altri elementi possono sostenere la pretesa.
- La soppressione della presunzione legale relativa di corrispondenza tra prezzo dichiarato e valore normale non impedisce l'accertamento induttivo del maggior corrispettivo, purché gli elementi utilizzati abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza e non si risolva il ragionamento in una mera 'presumptio de presumpto'.
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera solo quando l'avviso scaturisce da accessi, ispezioni o verifiche; se l'atto deriva da controllo documentale e autonoma attività istruttoria senza accesso presso il contribuente, la sua omissione non determina invalidità per quella sola ragione.
- Il contraddittorio endoprocedimentale va apprezzato anche alla luce della concreta 'prova di resistenza': se le deduzioni del contribuente avrebbero comunque potuto incidere sul contenuto dell'atto, la censura può essere rilevante; se invece riguardano solo questioni di diritto incapaci di mutare la decisione amministrativa, la doglianza non è decisiva.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Le censure sull'onere della prova e sull'utilizzo di documenti o dati da parte dell'Amministrazione devono risultare dedotte nei gradi di merito; in cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove.
- La liquidazione delle spese in favore dell'ente pubblico vincitore è compatibile con la difesa svolta da funzionari delegati; entro i parametri tabellari, la scelta di un importo medio non richiede una motivazione specifica ulteriore.
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