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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03069/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per il recupero di una sanzione irrogata per il tardivo versamento della rata di acconto dell'accisa sul gas metano relativa al mese di dicembre 2002. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della società, riducendo la sanzione applicando il principio del favor rei e la più mite disciplina introdotta dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, ritenendo che la nuova normativa fosse entrata in vigore quando la controversia era ancora pendente e prima del deposito della sentenza della Cassazione sul provvedimento presupposto di irrogazione della sanzione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione con due motivi sostanzialmente sovrapponibili: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2909 c.c., sostenendo che il provvedimento di irrogazione della sanzione e la cartella di pagamento sono atti distinti, autonomamente impugnabili, e che la questione relativa allo ius superveniens doveva essere fatta valere nel giudizio contro l'atto sanzionatorio ormai definitivo; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, riproponendo la medesima censura sotto il profilo della disciplina sanzionatoria più favorevole. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia. Ha affermato che, in materia di sanzioni tributarie, il favor rei di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 opera solo se il provvedimento di irrogazione della sanzione non è divenuto definitivo. Nel caso concreto, l'atto presupposto era già definitivo perché la Corte di cassazione, con precedente sentenza, aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avverso quell'atto, decidendo nel merito e senza applicare la nuova disciplina. Di conseguenza, la disciplina più favorevole sopravvenuta non poteva incidere sulla cartella di pagamento, che si limita a recepire l'importo della sanzione ormai definitivamente stabilito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate per l'evoluzione della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte considera la doglianza secondo cui l'atto di irrogazione della sanzione e la cartella di pagamento sono atti distinti e autonomamente impugnabili.

  • art. 2909 c.c.

    È invocato per sostenere la definitività del giudicato formatosi sul provvedimento di irrogazione della sanzione.

  • art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997

    È la norma sanzionatoria oggetto del confronto con la disciplina sopravvenuta più favorevole.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    "Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo"

    La Corte la interpreta come espressione del principio del favor rei nelle sanzioni tributarie, applicabile retroattivamente nei giudizi pendenti solo finché il provvedimento di irrogazione non sia definitivo.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    "Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato"

    È richiamato in contrapposizione all'ipotesi di abolitio criminis, per evidenziare che lì il limite non è la definitività dell'atto ma l'avvenuto pagamento della sanzione.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative tributarie, la legge più favorevole sopravvenuta si applica retroattivamente solo nei giudizi ancora pendenti e a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo.
  • La definitività dell'atto presupposto di irrogazione della sanzione preclude l'applicazione dello ius superveniens più mite anche se la cartella di pagamento sia successiva e ancora impugnata.
  • Se una sentenza di legittimità ha già definito con giudicato il merito dell'atto sanzionatorio, la successiva cartella non può essere usata per rimettere in discussione l'entità della sanzione ormai cristallizzata.
  • La distinzione tra favor rei e abolitio criminis in ambito tributario comporta che, nel primo caso, il limite all'applicazione della lex mitior è la definitività del provvedimento, mentre nel secondo rilievo assume l'intervenuto pagamento della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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