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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03077/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2016, emesso nei confronti di una società operante nel settore dei carburanti. La contribuente aveva impugnato l’atto solo con riguardo al rilievo concernente l’indebita detrazione dell’IVA su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, per un importo complessivo di euro 7.054.967,52. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in riforma, aveva accolto l’appello dell’Agenzia rilevando una serie di indici sintomatici di frode: acquisti quasi esclusivi e di ingente valore da società inserite in catene commerciali fraudolente, prezzi molto inferiori a quelli industriali di riferimento, assenza di contratti e documentazione scritta, trattative via email, mancata conoscenza dei fornitori, ricorso a canali paralleli di approvvigionamento, carenza di struttura commerciale dei cedenti e rapporti frequenti e reiterati con società fittizie. La ricorrente ha censurato la decisione per violazione degli artt. 2727, 2729 c.c., 116 c.p.c., 19 e 54 d.P.R. 633/1972, sostenendo che gli indizi valorizzati dalla CTR non avessero gravità, precisione e concordanza; ha inoltre dedotto violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., 19 e 54 d.P.R. 633/1972 e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice di merito avesse trascurato la documentazione prodotta a dimostrazione della propria diligenza nella scelta dei fornitori e delle concrete modalità di svolgimento dell’attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR si fosse attenuta ai principi consolidati in tema di operazioni soggettivamente inesistenti: l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni e indizi idonei a far emergere la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. La Corte ha anche osservato che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e del giudizio di fatto, non consentita in sede di legittimità. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia, liquidate in euro 23.000,00, oltre spese prenotate a debito, con atto finale anche dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure mascheravano in realtà un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo, non per la mera critica all’apprezzamento delle prove o alla motivazione insufficiente.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili anche nel settore delle frodi IVA; gli indizi valorizzati dalla CTR sono stati ritenuti compatibili con i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito probatorio compiuta dal giudice di appello.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Il diritto di detrazione IVA è escluso, in linea di principio, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    È stato richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la decisione ribadisce il regime probatorio relativo alle contestazioni IVA.

  • art. 2697 c.c.

    L’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; solo dopo tale prova sorge per il contribuente l’onere della prova contraria della buona fede.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato evocato nel secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non evidenziasse una reale omessa pronuncia, limitandosi a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    È stato richiamato per censurare l’utilizzo delle prove, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a sollecitare una diversa valutazione del fatto.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha modificato l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità all’omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di IVA, nelle operazioni soggettivamente inesistenti il diritto alla detrazione non spetta se l’Amministrazione dimostra, anche per presunzioni, che il fornitore era fittizio e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una frode fiscale.
  • Una volta che l’Ufficio abbia fornito elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà del cedente e sulla consapevolezza dell’acquirente, incombe sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell’adozione della massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • Il giudice di legittimità non può essere investito, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame di un fatto decisivo, di censure che mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
  • L’omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo specificamente allegato e discusso, non la mera omessa considerazione di singoli elementi istruttori o una diversa lettura delle prove.
  • Nel valutare la buona fede del cessionario in una frode IVA rilevano anche gli indici anomali dell’operazione commerciale e le modalità concrete di instaurazione del rapporto, non essendo sufficienti la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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