Cassazione Civile, Ordinanza n. 03073/2025 del 07/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2015 nei confronti di una società operante nel settore dei carburanti, fondato su un PVC dell’Ufficio doganale di Pescara che contestava la cessione di gasolio denaturato per uso agricolo senza emissione di documento fiscale. La CTR dell’Abruzzo aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo legittimo l’accertamento analitico-induttivo perché le scritture contabili presentavano rimanenze giornaliere negative o superiori alla capacità di deposito, omesse scritturazioni, difformità nei registri di carico e scarico e mancata tenuta del registro fiscale dei DAS; inoltre, dalla ricostruzione dei movimenti e dai DAS rinvenuti presso i fornitori emergevano differenze tali da far presumere cessioni non contabilizzate. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe fatto cattivo uso della presunzione semplice e invertito l’onere della prova, legittimando l’accertamento senza adeguata verifica della ricostruzione dell’Ufficio; (2) violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, assumendo che la prova della pretesa era mancante, contraddittoria o insufficiente, in quanto la ricostruzione delle rimanenze di carburante sarebbe stata errata; (3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR affrontato la legittimità del metodo usato dall’Ufficio doganale per ricostruire la contabilità e la quantità di carburante, ricostruzione che, secondo la ricorrente, non si sarebbe arrestata a fine anno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile anche sulla base di presunzioni semplici, pure se ricavate da un unico elemento preciso e grave, e che nella specie la CTR aveva correttamente valorizzato plurimi indizi gravi, precisi e concordanti (rimanenze negative o incompatibili con la capacità di deposito, omissioni contabili, irregolarità dei registri, mancata tenuta del registro DAS, rinvenimento presso i fornitori di DAS non contabilizzati). Ha respinto il secondo motivo rilevando che il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, introdotto dalla l. 130/2022, ha natura sostanziale e si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022, mentre il giudizio in esame era anteriore. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non deduceva un vero "fatto storico" omesso, ma contestava la valutazione del materiale istruttorio e la motivazione del giudice di merito, con richiesta di un nuovo giudizio di fatto non consentito in cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Consente l’accertamento analitico-induttivo quando la contabilità sia complessivamente inattendibile, anche sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale base normativa dell’accertamento anche in materia IVA, in coordinamento con i criteri presuntivi utilizzabili dall’Ufficio.
Le presunzioni semplici utilizzate dall’Amministrazione devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte ribadisce che possono fondare l’accertamento anche se sorrette da un elemento unico, purché significativo.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
La norma è qualificata come sostanziale e non processuale; si applica solo ai giudizi tributari introdotti dopo il 16 settembre 2022.
È la disposizione che ha introdotto il comma 5-bis dell’art. 7 d.lgs. 546/1992; ne deriva l’applicazione non retroattiva ai giudizi anteriori.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la valutazione delle prove o le mere argomentazioni difensive.
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Per proporre correttamente il motivo ex art. 360, n. 5, occorre indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo della sua discussione e la decisività.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, il metodo analitico-induttivo è legittimo quando emerga una complessiva inattendibilità della contabilità, desumibile anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
- Ai fini dell’accertamento analitico-induttivo, non è necessario che le presunzioni siano plurime: anche un solo elemento può essere sufficiente se dotato di particolare significatività e idoneo a fondare un ragionamento presuntivo serio.
- L’incompletezza, l’inesattezza o la falsità di alcune poste contabili non impediscono l’utilizzo del metodo analitico-induttivo; l’Ufficio può ricostruire il reddito o l’imponibile anche mediante dati extracontabili e riscontri documentali esterni.
- Il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 ha applicazione limitata ai giudizi tributari introdotti dopo la sua entrata in vigore e non opera retroattivamente.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove, delle deduzioni difensive o della motivazione nel suo complesso.
- Nel giudizio di cassazione, la censura che mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico omesso e i requisiti di specificità richiesti dalla norma processuale.
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