Cassazione Civile, Ordinanza n. 03072/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2014, fondato su un PVC dell'Ufficio doganale di Pescara, con cui veniva contestata la cessione di gasolio denaturato per uso agricolo senza emissione di documento fiscale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR dell'Abruzzo, in sede di appello dell'Agenzia, aveva invece ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo, valorizzando le irregolarità delle scritture contabili e dei registri di carico e scarico, le rimanenze giornaliere negative o eccedenti la capacità del deposito, l'omessa tenuta del registro fiscale dei DAS e i DAS rinvenuti presso i fornitori ma non contabilizzati. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse fatto uso improprio delle presunzioni semplici e invertito l'onere della prova; (2) violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, assumendo che la pretesa fosse fondata su prova mancante, contraddittoria o insufficiente; (3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR motivato sulla legittimità del metodo di ricostruzione della contabilità usato dall'Ufficio doganale, che avrebbe conteggiato i movimenti di carburante per gli anni 2014 e 2015 senza arresto a fine anno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di accertamento analitico-induttivo, è sufficiente una complessiva inattendibilità della contabilità, anche parziale, desumibile da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato più indici di inattendibilità, tra cui le anomalie nelle rimanenze, le omissioni contabili, le difformità dei registri e i DAS non contabilizzati. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, introdotto dalla l. 130/2022, ha natura sostanziale e si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022, sicché non era applicabile alla controversia. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura non riguardava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava il metodo di valutazione delle prove e la motivazione della sentenza di merito, mirando a un nuovo giudizio di fatto non consentito in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile, anche sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in tema di accertamento IVA in collegamento con il metodo analitico-induttivo e l'uso di presunzioni
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; può bastare anche un unico elemento purché dotato di tali requisiti
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
norma ritenuta di natura sostanziale e applicabile solo ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla motivazione o alla valutazione delle prove
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l'onere di specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiama l'onere di deposito degli atti e documenti rilevanti a sostegno del motivo di ricorso
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di accertamento analitico-induttivo, l'Amministrazione può fondare la pretesa su presunzioni semplici anche non plurime, purché gli elementi indiziari, valutati unitariamente, rendano complessivamente inattendibile la contabilità del contribuente.
- L'inattendibilità della contabilità non deve essere totale: è sufficiente anche una parziale incompletezza, falsità o inesattezza dei dati contabili per consentire l'uso del metodo analitico-induttivo.
- Quando il giudice di merito accerta la presenza di plurimi indici di irregolarità contabile, la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio, perché ciò attiene al merito e non al sindacato di legittimità.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non se contesta il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove o ricostruito i fatti.
- Le questioni relative all'applicabilità temporale di norme sopravvenute nel processo tributario vanno risolte verificando la data di instaurazione del giudizio rispetto alla loro entrata in vigore, quando la Corte ne qualifichi la natura come sostanziale.
- La prova presuntiva dell'evasione può essere desunta da una pluralità di anomalie contabili convergenti, quali rimanenze incongrue, omesse scritturazioni, difformità dei registri e documentazione extracontabile reperita presso terzi non contabilizzata.
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