Cassazione Civile, Ordinanza n. 03074/2025 del 07/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2016 nei confronti di una società operante nel settore dei carburanti, fondato su un PVC dell'Ufficio doganale di Pescara che contestava la cessione di gasolio denaturato per uso agricolo senza emissione di documento fiscale. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo legittimo l'accertamento analitico-induttivo in base a plurime irregolarità contabili: rimanenze giornaliere negative o superiori alla capacità di deposito, omissioni di scritturazione, difformità nei registri di carico e scarico e mancanza del registro fiscale dei DAS, oltre al reperimento presso i fornitori di DAS non contabilizzati dalla società. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, in relazione all'art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe illegittimamente valorizzato presunzioni semplici per legittimare l'accertamento e invertire l'onere della prova; 2) violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, introdotto dalla l. 130/2022, deducendo che la prova dell'accertamento era mancante, contraddittoria o insufficiente per errore nella ricostruzione delle rimanenze di carburante; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR valutato la legittimità del metodo usato dall'Ufficio doganale per ricostruire i quantitativi di carburante senza arrestare il conteggio a fine anno.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha confermato che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità presenti complessiva o anche parziale inattendibilità, desumibile da presunzioni gravi, precise e concordanti; nel caso concreto, le numerose anomalie contabili e i DAS reperiti presso i fornitori costituivano un valido quadro presuntivo di cessioni non contabilizzate. Ha inoltre affermato che il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022, quindi non al caso di specie. Quanto al terzo motivo, ha escluso il vizio di omesso esame di fatto decisivo, osservando che la doglianza investiva una questione difensiva e una rivalutazione del merito, non un fatto storico decisivo omesso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità risulti complessivamente o anche parzialmente inattendibile, potendo l'Ufficio fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato in coordinamento con l'art. 39 d.P.R. 600/1973 quale base dell'accertamento in materia IVA fondato su elementi presuntivi e irregolarità contabili.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; il convincimento può anche fondarsi su un solo elemento unico purché serio e univoco.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
Ha natura sostanziale e si applica solo ai giudizi tributari introdotti successivamente al 16 settembre 2022; non opera retroattivamente sul giudizio in esame.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non copre questioni difensive, argomentazioni o contestazioni sul merito della valutazione probatoria.
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Per dedurre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità, pur formalmente esistente, presenti inattendibilità complessiva o anche solo parziale desumibile da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
- Ai fini dell'accertamento tributario, l'Amministrazione può fondare la pretesa anche su un unico elemento presuntivo serio e univoco, senza che sia necessaria la pluralità di presunzioni.
- Le irregolarità nei registri contabili, l'omessa tenuta di registri obbligatori e la presenza di documentazione di trasporto reperita presso terzi e non contabilizzata possono integrare un valido quadro presuntivo di operazioni non dichiarate.
- Il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non si applica ai giudizi tributari introdotti prima del 16 settembre 2022, essendo disposizione di natura sostanziale.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza o erroneità della motivazione né di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Per dedurre validamente l'omesso esame di un fatto decisivo occorre l'indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui emerge, del suo oggetto di discussione e della sua decisività.
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