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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30042/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha contestato a una società operante nel settore immobiliare maggiori ricavi non dichiarati, ai fini Ires, Irap e Iva, per l'anno 2005, in relazione alla vendita di otto unità immobiliari in un Comune sardo. L'accertamento si fondava sullo scostamento tra i prezzi dichiarati negli atti di vendita e: l'importo dei mutui concessi agli acquirenti; le quotazioni OMI; gli indici dell'Osservatorio della Camera di Commercio. Ai soci veniva contestato il maggior reddito di partecipazione. In appello la CTR aveva confermato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo ritenendo gli indizi gravi, precisi e concordanti e valorizzando l'omogeneità degli immobili e la contiguità temporale delle vendite. Nel ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura di falsa applicazione delle norme sull'accertamento e sul difetto di motivazione; 2) violazione delle norme in tema di presunzioni e di accertamento fiscale, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente ritenuto provati i maggiori ricavi sulla base di soli indizi incongrui; 3) violazione del divieto di doppia presunzione, per avere esteso a tutte le vendite il valore desunto da alcuni mutui e dalle quotazioni di mercato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e, quanto ai motivi secondo e terzo, li ha giudicati in parte inammissibili e in parte infondati. Ha affermato che la CTR aveva effettivamente esaminato e respinto le doglianze dei contribuenti, senza omettere pronuncia; ha inoltre ribadito che, in materia di accertamento analitico-induttivo delle imposte sui redditi e dell'Iva, dopo la soppressione del riferimento al valore normale come presunzione legale, l'Ufficio può fondare la rettifica su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche ricavandole da più fonti convergenti. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato non solo lo scostamento tra mutui e prezzi dichiarati, ma anche le quotazioni OMI e gli indici CCIAA, oltre all'omogeneità degli immobili e al ristretto arco temporale delle vendite; la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. È stata anche esclusa la violazione del divieto di doppia presunzione, ritenuto non configurabile come limite assoluto quando il fatto noto sia a sua volta accertato tramite presunzioni gravi, precise e concordanti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione si configura solo quando il giudice ometta qualsiasi decisione su un capo di domanda o su una specifica eccezione rilevante; nella specie la CTR ha comunque preso posizione sulle doglianze dei contribuenti.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia va dedotto come nullità processuale.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammissibili se gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutarle complessivamente e non isolatamente.

  • art. 2727 c.c.

    Il fatto noto, se adeguatamente provato anche per presunzioni, può costituire base di ulteriori inferenze presuntive.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Per gli accertamenti sui redditi d'impresa, l'infedeltà della dichiarazione può essere desunta anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, dopo il ripristino del previgente regime.

  • art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    Ai fini IVA la rettifica può fondarsi su presunzioni semplici nei limiti previsti dalla disciplina richiamata dalla Corte.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/86

    Serve a imputare ai soci il reddito di partecipazione derivante dal maggiore reddito accertato in capo alla società.

  • art. 25 d.lgs. n. 446/97

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di disciplina dell'accertamento e dell'imposizione regionale, senza che la Corte ne ravvisi violazione decisiva.

  • art. 24, commi 4, lett. f), e 5, legge n. 88 del 2009

    Ha eliminato il riferimento al valore normale come presunzione legale, con effetto retroattivo, ripristinando la necessità di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 35, commi 2, 3 e 4, d.l. n. 223 del 2006

    Aveva introdotto la presunzione legale basata sul valore normale per gli immobili, poi abrogata.

  • art. 1, comma 265, legge n. 244 del 2007

    Ha limitato l'applicazione delle presunzioni legali agli atti formati dal 4 luglio 2006, qualificando come presunzioni semplici gli atti anteriori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, ma il testo fornito è troncato e non consente ulteriore specificazione.

Massime di principio

  • In tema di accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa e dell'IVA, dopo il venir meno della presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale dell'immobile, la rettifica non può fondarsi sul solo scostamento dai valori di mercato, ma richiede ulteriori elementi indiziari, valutati nel loro insieme, che siano gravi, precisi e concordanti.
  • La prova presuntiva deve essere apprezzata globalmente: il giudice di merito non deve considerare i singoli indizi in modo atomistico, ma verificarne la convergenza reciproca e la capacità complessiva di rendere probabile il fatto ignoto.
  • Il divieto di doppia presunzione non costituisce un principio assoluto che impedisca inferenze successive: un fatto noto accertato mediante presunzioni, purché adeguatamente qualificate, può a sua volta essere posto a base di ulteriori presunzioni.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • L'omessa pronuncia ricorre soltanto quando manchi del tutto una decisione su un capo autonomo della domanda o su una specifica eccezione; non ricorre se il giudice, pur sinteticamente, abbia comunque respinto la censura nel complesso della propria motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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