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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16235/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi al 2008: l'Amministrazione aveva imputato ai contribuenti il reddito derivante dalla distrazione di attivo fallimentare tramite la costituzione di una società di fatto. I ricorrenti contestavano, tra l'altro, la validità della sottoscrizione degli avvisi (mancanza di delega), l'insussistenza della società di fatto, la motivazione degli atti e la qualificazione e determinazione dei proventi illeciti. L'Agenzia eccepiva, in ricorso incidentale, la non esclusione di alcune voci dal volume d'affari ai sensi dell'art. 14, comma 4, l. n. 537/1993.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dei contribuenti e il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, assorbendo il ricorso incidentale subordinato dei ricorrenti. In particolare la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito della CTR sulla regolare sottoscrizione degli avvisi da parte di un funzionario delegato e sulla sussistenza, in base agli atti processuali, di una società di fatto finalizzata alla distrazione di beni dal fallimento. La Corte ha inoltre condiviso la scelta della CTR di includere in imponibile soltanto i beni effettivamente distratti (escludendo quelli rimasti in capo alla fallita e soggetti a liquidazione): non si è trattato di applicazione estensiva dell'art. 14, comma 4, l. n. 537/1993, bensì di valutazione fattuale. Diversi motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità o per essere istanze di merito improprie in sede di legittimità. Le spese sono compensate tra le parti e la Corte ha richiamato l'eventuale obbligo dei ricorrenti al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente per ricorsi promossi dopo il 30/01/2013.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 42

    art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la delega è delega di firma e può essere anche tramite ordini di servizio. Se contestata spetta all'Amministrazione fornire la delega; nel caso di specie la CTR ha valutato in fatto che la sottoscrizione era legittima.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 56

    art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Rinvio per l'IVA alla disciplina sulla sottoscrizione degli atti di accertamento (art. 42 DPR 600/1973); il principio applicato dalla Corte è che la sottoscrizione può essere validamente delegata.

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - art. 17, comma 1-bis

    art. 17, comma 1 bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Norma richiamata nella discussione sulla legittimazione e deleghe nella pubblica amministrazione; la Corte ha considerato le questioni di delega sotto il profilo probatorio e di merito.

  • codice civile - art. 2697

    Regola sull'onere della prova: la Corte ricorda che l'attribuzione dell'onere della prova è questione di diritto, mentre la valutazione sull'esito della prova è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione può sindacare solo errori di diritto nell'attribuzione dell'onere probatorio.

  • codice di procedura civile - artt. 115 e 116

    artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Richiamati nei profili processuali relativi all'assunzione e valutazione delle prove e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia operato adeguata istruttoria e valutazione.

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi - d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 1

    art. 1 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Riferimento alla determinazione dei redditi e alla potenziale tassazione di proventi da fonte illecita; la Corte ha ritenuto che la determinazione dei redditi illeciti sia questione di merito, adeguatamente valutata dalla CTR.

  • legge 24 dicembre 1993, n. 537 - art. 14, comma 4

    art. 14, comma 4, l. 24 dicembre 1993, n. 537

    Prevede l'esclusione dall'imposizione per proventi oggetto di sequestro e confisca (interpretazione restrittiva). La Corte ha ritenuto che tale norma non si applica automaticamente ai beni liquidati in fallimento; la CTR ha valutato fattualmente di tassare solo i beni effettivamente distratti.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - artt. 1, 4, 5

    art. 1, 4 e 5 d.P.R. n. 633/1972

    Norme richiamate nella censura dei ricorrenti relative all'IVA; la Corte ha ritenuto che tali censure fossero state implicitamente trattate dalla CTR nel riconoscere la società di fatto e le relative riprese.

  • legge 27 dicembre 1997, n. 449 - art. 2

    art. 2 l. 27 dicembre 1997, n. 449

    Richiamata dai ricorrenti in tema di IVA/tributazione; la Corte ha reputato infondata o implicitamente decisa la questione in sede di merito.

  • codice civile - art. 2247

    Richiamato in un motivo inerente la qualificazione giuridica dell'assetto societario; la Corte ha trattato la questione come questione di fatto e merito, non sindacabile in Cassazione salvo vizi di legge.

  • codice di procedura civile - art. 360 (diversi n.)

    art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3, 4 e 5)

    Criteri di ammissibilità dei motivi in Cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili molte doglianze perché costituivano riesame di fatto, mancata specificità o nuove censure non dedotte in grado di merito.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13 (come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228)

    art. 13 T.U. contributo unificato (comma aggiunto per effetto dell'art. 1, comma 17, legge 24/12/2012, n. 228)

    Normativa sul contributo unificato: poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30/01/2013 ed è rigettato, la Corte segnala la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, ove dovuto.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti: le valutazioni probatorie e la determinazione dell'esistenza di una società di fatto spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione grave o specifiche violazioni di legge.
  • Sulla legittimità della sottoscrizione degli atti amministrativi: se il contribuente contesta la firma bisogna che l'Amministrazione produca la delega; tuttavia, se il giudice di merito accerta la legittimità della delega con motivazione adeguata, tale accertamento è vincolante in Cassazione.
  • L'onere della prova (art. 2697 c.c.) va correttamente attribuito; la Cassazione può intervenire solo se c'è stata un'errata attribuzione dell'onere probatorio, non per un diverso apprezzamento del risultato probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • In tema di tassazione di proventi da attività illecita/distrazione: si possono includere in base imponibile solo i beni o i proventi effettivamente distratti; beni rimasti in capo alla fallita e soggetti a liquidazione non devono automaticamente essere inclusi come proventi illeciti.
  • Motivi nuovi o generici, o che mirano a un nuovo esame di merito, sono inammissibili in Cassazione; è necessario indicare con precisione i documenti e i passi della motivazione che si censurano.
  • Le disposizioni che escludono dall'imposizione i proventi sequestrati/confiscati (art. 14(4) l. 537/1993) devono essere interpretate restrittivamente e non si estendono automaticamente a proventi oggetto di liquidazione fallimentare.
  • Quando vi è reciproca soccombenza tra parti la prassi della Corte è di compensare integralmente le spese; i ricorsi proposti dopo determinate date possono comportare l'obbligo di ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

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