Cassazione Civile, Sentenza n. 16168/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, proposta dall'amministratore (Degli Esposti) in proprio, di un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo al 2000 notificato esclusivamente alla società Centro Mescole Sud S.p.A. (CMS). Il ricorrente contestava, tra l'altro, la nullità della notifica, la deduzione indebita di costi, la validità di un'istanza di condono, la qualificazione della documentazione extracontabile rinvenuta (valigetta) e la mancata comunicazione ai verificatori dell'opportunità per l'amministratore di farsi assistere da un esperto di fiducia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale dell'amministratore a impugnare un atto notificato unicamente alla società. Ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di cassazione quantificate in euro 13.900,00 oltre spese di prenotazione a debito, ha compensato le spese dei gradi di merito e ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato previsto per la stessa impugnazione (art. 13 DPR 115/2002 come modificato). La Corte ha inoltre osservato che l'interesse dell'amministratore a impugnare sarebbe sorto solo se l'Ufficio avesse rivolto l'atto direttamente contro di lui (ad es. avviso di accertamento per responsabilità personale o cartella di pagamento per responsabilità solidale).
Norme richiamate
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10
Riconosciuta la proroga biennale prevista dalla norma per il potere impositivo dell'Ufficio, con conseguente esclusione della decadenza dell'amministrazione fiscale.
legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 9
Il condono previsto non è stato ritenuto valido nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della legge, fosse già stata notificata la verbalizzazione di constatazione (PVC); pertanto i rilievi riferiti al presunto condono risultano inapplicabili.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52
L'autorizzazione giudiziale prevista per l'accesso a documenti è stata ritenuta non necessaria quando il contribuente abbia spontaneamente esposto/aperto la documentazione (la 'valigetta'), rendendo legittimo l'utilizzo di tale documentazione dall'Ufficio/Verificatori.
Codice di procedura civile, art. 115
L'acquiescenza prevista dall'art. 115 c.p.c. non può essere invocata dal contribuente quando l'Ufficio ha proposto appello, quindi non si configura nel caso in esame.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36
La norma sulla responsabilità degli amministratori è richiamata come esempio della fattispecie per la quale l'amministratore potrebbe avere interesse a impugnare un atto diretto a lui; tuttavia nel caso concreto l'atto era diretto alla società e non all'amministratore.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 3 comma 2 e 11
Richiamati come base normativa per la possibile responsabilità solidale dell'amministratore (ad es. in relazione a cartelle di pagamento), che quando concreta giustifica l'interesse all'impugnazione da parte dell'amministratore stesso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Applicata per rilevare la sussistenza dei presupposti processuali che impongono al ricorrente, in caso di rigetto e per i ricorsi presentati dopo il 30/01/2013, l'ulteriore versamento del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Un amministratore non ha interesse sufficiente per impugnare un atto tributario notificato esclusivamente alla società che rappresenta: l'impugnazione va proposta da chi ha un interesse concreto e attuale (cioè quando l'atto è rivolto direttamente al soggetto o questi è chiamato a rispondere personalmente).
- Per far valere contestazioni sull'accertamento societario è necessario che l'Ufficio intenda far valere la responsabilità personale dell'amministratore (ad es. tramite avviso diretto o cartella di pagamento); solo allora l'amministratore potrà impugnare e sollevare anche profili attinenti alla legittimità dell'atto notificato alla società.
- La disponibilità spontanea di documenti/chiusure (es. apertura volontaria di una valigetta) può escludere l'illegittimità dell'utilizzo di tali documenti da parte della Guardia di finanza o dell'Ufficio, rendendo non necessaria l'autorizzazione giudiziale prevista per alcune attività di accesso/visita.
- La mancata comunicazione ai verificatori della possibilità per l'amministratore di farsi assistere da un esperto non determina automaticamente nullità dell'avviso di accertamento; la nullità richiede che la viziosità abbia inciso concretamente sui diritti del contribuente.
- Quando si contesta un atto tributario, è fondamentale dimostrare un interesse attuale e concreto: in assenza di ciò il ricorso è inammissibile e può essere cassato senza rinvio con condanna alle spese.
- Se si prevede la possibilità di responsabilità personale, è consigliabile impugnare tempestivamente gli atti diretti al soggetto interessato o attendere la notifica di un atto personale per poter efficacemente sollevare tutte le eccezioni procedurali e di merito.
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