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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16125/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 74 ss. d.P.R. n. 43/1988 e degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 113/1999 (oltre a richiamare norme successive e convenzioni) sostenendo che la procedura di rimborso/discarico delle quote inesigibili e la verifica del rapporto contabile tra consorzio e concessionario rientrassero nella giurisdizione della Corte dei Conti. In sostanza, il ricorrente affermava che, una volta accertato il rapporto contabile e applicata la normativa di esazione, la controversia dovesse considerarsi di conto e quindi devoluta alla giurisdizione contabile.

La decisione

La Suprema Corte, Sezioni Unite, ha rigettato il primo motivo e affermato che la giurisdizione è del giudice ordinario. Le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabili, ratione temporis, gli artt. 548 e 549 c.p.c. (nelle formulazioni antecedenti la legge n. 228/2012) e hanno sottolineato che il consorzio di difesa (organismo collettivo di difesa) ha natura privatistica; la riscossione dei contributi mediante ruolo non trasforma automaticamente la controversia in rapporto contabile né attribuisce la giurisdizione alla Corte dei Conti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza recente (tra cui Cass. Sez. U. 5 giugno 2023, n. 15658) e distinto i consorzi di difesa (natura privatistica, giurisdizione ordinaria) dai consorzi di bonifica (natura pubblica, contributi tributari, devoluzione alla giurisdizione tributaria). È enunciato il principio di diritto che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi degli artt. 548 e 549 c.p.c. relativo al rapporto tra consorzio di difesa e soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo è devoluto alla giurisdizione ordinaria.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 43 del 1988

    Richiamato dal ricorrente come disciplina originaria del procedimento di rimborso/discarico delle quote inesigibili; la Corte ha esaminato la rilevanza di tali norme ai fini della giurisdizione ma ha ritenuto che l'applicazione della normativa di esazione non trasformi automaticamente la controversia in rapporto contabile.

  • d.lgs. n. 113 del 1999

    Richiamato dal ricorrente come normativa successiva relativa al rimborso/discarico; la Corte ha considerato le norme ma ha ritenuto irrilevante, ai fini della giurisdizione contabile, il semplice rinvio normativo all'inesigibilità o l'uso del ruolo per la riscossione.

  • Codice di procedura civile

    Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato ai sensi di questi articoli può sollevare questioni di giurisdizione ed ha efficacia di giudicato sostanziale sul rapporto fra debitore esecutato e terzo; applicati nel loro testo anteriore alla legge n. 228/2012 per il caso di specie, riconducono la controversia alla giurisdizione ordinaria.

  • d.lgs. n. 102 del 2004

    Prevede che la riscossione dei contributi consortili può essere eseguita anche mediante ruolo secondo le disposizioni vigenti per i contributi non erariali; la Corte ne ricava che l'opzione per il ruolo non attribuisce di per sé natura pubblica al credito.

  • R.D. n. 215 del 1933

    art. 71, 2° comma; art. 21 u.c.; art. 59

    Norme storiche richiamate per distinguere i vari consorzi: gli artt. riferiti ai consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica mostrano che i consorzi di bonifica hanno poteri impositivi e che la riscossione dei loro contributi è regolata come imposte dirette, con conseguente rilevanza ai fini della giurisdizione tributaria.

  • legge n. 228 del 2012

    art. 1, comma 20 (riferimento temporale)

    Rilevante per individuare la formulazione degli artt. 548 e 549 c.p.c. applicabile ratione temporis: la Corte ha esplicitato che per l'epoca del procedimento vanno applicate le formulazioni anteriori alle modifiche introdotte da tale legge.

  • art. 142 att. cod. proc. civ.

    Norma procedurale richiamata per rinviare la causa alla sezione semplice per la decisione degli altri motivi.

Massime di principio

  • Per stabilire la giurisdizione in controversie sulla riscossione di contributi consortili occorre prima determinare la natura giuridica dell'ente: enti privatistici (es. organismi collettivi di difesa) attribuiscono la controversia alla giurisdizione ordinaria; enti pubblici (es. consorzi di bonifica) possono dare luogo a controversie tributarie o contabili.
  • La mera utilizzazione della procedura di ruolo o il richiamo a norme di esazione non trasformano automaticamente un credito in 'denaro pubblico' né fanno scattare la giurisdizione della Corte dei Conti: è decisivo il 'maneggio' di denaro pubblico e la qualifica pubblica dell'ente che affida il servizio di riscossione.
  • Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi degli artt. 548-549 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis) l'accertamento può acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale sul rapporto tra debitore e terzo; tuttavia ciò non implica automaticamente devoluzione alla giurisdizione contabile se manca la natura pubblica del rapporto o del denaro gestito.
  • In caso di dubbio sulla competenza, valutare: (a) natura giuridica dell'ente creditore; (b) natura del credito (tributario, contributivo, privato); (c) se il soggetto che riscuote abbia la qualifica di 'agente contabile' e maneggi denaro pubblico; (d) la normativa temporale applicabile al procedimento esecutivo (per l'operatività degli artt. 548-549 c.p.c.).
  • Le convenzioni fra ente e concessionario che autorizzano l'uso delle norme del ruolo per la riscossione non sono, di per sé, sufficienti a qualificare il rapporto come 'contabile' se gli elementi di pubblicità del denaro o dell'ente mancano.

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