Cassazione Civile, Sentenza n. 16138/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva parzialmente accolto l'appello di Bindi contro due avvisi di accertamento TARI (anni 2014 e 2015). Il Comune contestava che non poteva essere riconosciuta la riduzione tariffaria a fronte della semplice comunicazione di chiusura stagionale della struttura ricettiva: a suo avviso, ai fini dell'agevolazione occorreva allegare e provare la "concreta inutilizzabilità" della struttura e rispettare i requisiti regolamentari (riduzioni previste dal regolamento comunale per usi stagionali o non continuativi, con prescrizioni quali la durata non superiore a 183 giorni e l'esistenza di licenza o atto assentivo). Inoltre il Comune deduceva che la disposizione regolamentare richiamata era stata approvata nel 2020, quindi inapplicabile ratione temporis agli anni 2014-2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto che: (i) non era censurato l'accertamento di fatto del giudice del gravame circa la chiusura per alcuni mesi della struttura e che il servizio non era stato prestato per quel periodo; (ii) le riduzioni previste dal regolamento comunale possono essere applicate nei casi previsti, ma la disposizione regolamentare richiamata nel ricorso era stata approvata con deliberazione del 29 luglio 2020 (entrata in vigore 1 gennaio 2020) e quindi non poteva essere invocata per gli anni 2014-2015; (iii) resta pienamente valido il principio secondo cui l'onere di provare le condizioni per beneficiare di riduzioni o esenzioni grava sul contribuente, ma nel caso di specie il giudice del gravame aveva correttamente valutato le prove sulla chiusura. Conseguentemente il ricorso è respinto e il Comune condannato alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1
"Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva." (comma 641) "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani …" (comma 642) "Il comune con regolamento ... può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: ... b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; ..." (comma 659)
La Corte conferma che il presupposto della TARI è la disponibilità/detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti; esiste una presunzione iuris tantum di produttività che il contribuente può superare con prova contraria. Le riduzioni previste dalla legge sono opzionali e subordinano l'agevolazione alla disciplina regolamentare comunale, con onere probatorio a carico del contribuente per dimostrare i requisiti dell'agevolazione.
Regolamento comunale di Montecatini Terme, art. 15
Il regolamento prevede la possibilità di riduzioni per utenze non domestiche "non stabilmente attive"; tuttavia la disposizione regolamentare invocata dal Comune è stata approvata nel 2020 e non è applicabile agli anni contestati (2014-2015). Il contenuto normativo del regolamento condiziona l'accesso alle riduzioni ma opera solo se applicabile ratione temporis.
Richiamato nel giudizio come criterio di commisurazione delle tariffe per attività come gli alberghi: la tariffa può essere determinata anche in ragione di parametri diversi dall'effettiva produzione concreta di rifiuti (es. superficie), ma ciò non esclude l'ammissibilità di riduzioni ove sussistano i presupposti regolamentari e probatori.
Massime di principio
- Il presupposto della TARI è la detenzione/occupazione di locali suscettibili di produrre rifiuti; sussiste una presunzione di produttività che il contribuente deve poter superare con prove adeguate.
- Le riduzioni o esenzioni previste dalla legge sono opzionali: è il regolamento comunale che deve prevederle e disciplinarne condizioni, termini e modalità; senza una previsione regolamentare applicabile non scatta l'agevolazione.
- L'onere di allegare e provare i requisiti per beneficiare di una riduzione tariffaria (es. chiusura o inutilizzabilità oggettiva dell'immobile) grava sul contribuente; la semplice dichiarazione di non utilizzo può essere insufficiente salvo che il giudice non ritenga provata la situazione in base agli elementi disponibili.
- Se una riduzione è prevista per periodi di inattività (es. chiusura stagionale), va valutato sia l'effettiva cessazione della prestazione del servizio nel periodo considerato sia la compatibilità temporale della normativa/regolamento invocati con il periodo tributario in contestazione (rilevanza del principio di irretroattività e del tempus regit actum).
- Nelle controversie TARI va valutata separatamente la questione di fatto (es. effettiva chiusura, documentazione probatoria) e la questione di diritto (applicabilità del regolamento, interpretazione delle disposizioni nazionali).
- In caso di licenza annuale per attività ricettive, la sola licenza non impedisce di ottenere riduzioni, ma il contribuente deve dimostrare l'obiettiva inutilizzabilità o la cessazione del servizio per il periodo dedotto.
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