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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16206/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Poste ha richiesto il rimborso di imposta IRES versata indebitamente per gli anni 2004-2007 a seguito della mancata deduzione dall'IRES dell'IRAP (per interessi passivi e costi del personale). Aveva presentato istanze cartacee ex art. 38 DPR 602/1973 e successivamente istanza telematica ai sensi dell'art. 6 d.l. n.185/2008. L'Agenzia ha rimborsato parte del capitale ma ha riconosciuto gli interessi solo a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, mentre Poste chiedeva gli interessi dalla data dei versamenti (applicando la disciplina generale dei rimborsi prevista dall'art. 44 DPR 602/1973). Controversia decisiva: individuazione del dies a quo per il computo degli interessi sul rimborso (data del versamento vs. data di entrata in vigore della norma che ha riconosciuto la deducibilità/diritto).

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso di Poste Italiane, ritenendo che, nella fattispecie, il diritto al rimborso per le annualità pregresse dovute alla sopravvenuta disciplina di deducibilità dell'IRAP abbia natura sostanziale e che gli interessi dovuti dall'Amministrazione debbano essere calcolati secondo l'art. 44 del DPR n. 602/1973: cioè con decorrenza dalla data del versamento (con maturazione semestrale, escluso il primo semestre successivo al versamento). La Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina speciale di art. 44-bis (procedura automatizzata o rimborsi d'ufficio) alla fattispecie, né giustificabile la posticipazione della decorrenza degli interessi alla sola entrata in vigore della norma. Di conseguenza la pronuncia impugnata è stata cassata (con rinvio per gli ulteriori provvedimenti di competenza).

Norme richiamate

  • d.l. n. 185/2008, art. 6, commi 1-4

    "in relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008 ... i contribuenti hanno diritto ... al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza" (art.6 co.2)

    La Corte ha interpretato l'art.6 come riconoscimento di un diritto sostanziale al rimborso per le annualità pregresse (per chi aveva già presentato istanza ex art.38 DPR 602/1973), e non come mera procedura che posticipi la decorrenza degli interessi.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 38

    richiesta di rimborso (istanza cartacea originaria)

    Le istanze presentate ai sensi dell'art.38 prima dell'entrata in vigore del DL 185/2008 sono rilevanti e, ai fini del diritto al rimborso, non è necessaria una nuova istanza telematica se già tempestivamente presentata.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 44

    "data del versamento" come riferimento per la decorrenza dei semestri degli interessi (escluso il primo semestre)

    La Corte conferma che per i rimborsi d'imposta la decorrenza degli interessi segue l'art.44: gli interessi sono dovuti a decorrere dalla data del versamento e maturano per ogni semestre successivo (escluso il primo), con natura compensativa degli accessori, indipendente dalla buona o mala fede dell'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 44-bis

    interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata

    La Corte ha ritenuto che la ratio di art.44-bis (decorrenza degli interessi dal secondo semestre successivo alla scadenza della dichiarazione per i rimborsi automatizzati) non sia congruente con la fattispecie in cui il rimborso deriva da una modifica legislativa sopravvenuta e dal consolidamento di istanze pregresse; pertanto non applicabile in via sostitutiva dell'art.44 al caso concreto.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1 e 36

    Norme processuali richiamate dalle parti in rapporto all'istruzione della motivazione e alla materia del contenzioso tributario; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR laddove ha inquadrato il diritto come derivante dalla nuova normativa.

  • Costituzione, artt. 3, 41, 42

    Richiamate dalle parti per questioni di ragionevolezza e tutela del patrimonio del contribuente; la Corte ha ritenuto i profili costituzionali assorbiti dalla corretta applicazione dell'art.44 e della natura sostanziale del rimborso.

  • Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, Protocollo addizionale n.1, art.1

    Richiamato nella prospettazione di violazione del diritto di proprietà; la questione è stata assorbita dalla ricostruzione sulla decorrenza e natura del rimborso.

  • Sentenze di legittimità e Corte Costituzionale citate (es. Cass. n.11262/2023; Cass. n.11189/2023; Corte cost. ord. n.232/2012)

    La Corte si è richiamata a un consolidato orientamento della Cassazione secondo cui gli interessi sui rimborsi d'imposta hanno funzione compensativa e decorrono dalla data del versamento; ha altresì considerato l'orientamento che ritiene la norma sopravvenuta avere effetto sostanziale retroattivo nei limiti indicati.

Massime di principio

  • Se un contribuente ha già presentato istanza di rimborso ai sensi dell'art.38 DPR 602/1973 prima dell'entrata in vigore di una norma che riconosce la deducibilità o diversa disciplina, tale istanza conserva rilevanza: la nuova disciplina può creare un diritto sostanziale al rimborso per le annualità pregresse.
  • Gli interessi sui rimborsi d'imposta, di natura compensativa, si computano secondo l'art.44 DPR 602/1973: decorrono dalla data del versamento e maturano per ogni semestre successivo (escluso il primo), salvo specifiche e motivate situazioni ostative imputabili al contribuente o a procedure speciali.
  • La disciplina speciale degli interessi per rimborsi automatizzati (art.44-bis) non si applica automaticamente a casi in cui il rimborso deriva da una modifica legislativa sopravvenuta che determina un diritto sostanziale per annualità pregresse; va valutata la ratio e la corrispondenza fattuale.
  • La presentazione di una nuova istanza telematica richiesta dalle procedure amministrative può avere valore meramente procedurale/cessorio quando il diritto al rimborso era già stato esercitato tempestivamente con istanza ex art.38; è importante documentare e dedurre in giudizio l'esistenza delle istanze originarie.
  • In contenziosi simili conviene documentare puntualmente le date di versamento, le istanze presentate e l'eventuale comportamento dell'Amministrazione (pagamenti parziali, provvedimenti di sospensione, richieste documentali) perché solo in presenza di specifiche cause giustificative l'Amministrazione può sospendere o limitare la decorrenza degli interessi.

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