Cassazione Civile, Ordinanza n. 32901/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2011 nei confronti di una società operante nel settore televisivo, con rideterminazione del reddito mediante metodo analitico-induttivo fondato sullo studio di settore UG94U e conseguenti recuperi ai fini IRES e IRAP. La CTP aveva annullato l'atto e la CTR aveva confermato il primo grado, ritenendo che lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi da studio di settore non integrasse una "grave incongruenza" perché inferiore al 20%. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in due profili: da un lato ha denunciato vizi processuali, sostenendo omessa pronuncia, carenza di motivazione e violazione delle regole sulla valutazione della prova per non avere la CTR considerato la mancata risposta al contraddittorio, la reiterata antieconomicità negli anni e il diverso calcolo dello scostamento; dall'altro ha censurato la violazione della disciplina sostanziale degli studi di settore, affermando che dopo la modifica dell'art. 10 della L. n. 146/1998 l'accertamento sarebbe legittimo per il mero divario tra dichiarato e stimato, senza necessità di una grave incongruenza ai sensi dell'art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i profili processuali: ha escluso la nullità per vizio motivazionale, rilevando che la sentenza di merito aveva una motivazione esistente e comprensibile; ha escluso l'omessa pronuncia perché le questioni non trattate risultavano implicitamente disattese; e ha escluso la violazione degli artt. 116 e 113 c.p.c. Tuttavia ha accolto il secondo profilo di censura, affermando che la CTR aveva applicato in modo non corretto la disciplina degli studi di settore, avendo escluso la legittimità dell'accertamento solo perché lo scostamento era inferiore al 20%, senza considerare che la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente, quale indice di grave incongruenza, anche un disallineamento superiore al 10%. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale base normativa dell'accertamento analitico-induttivo; in coordinamento con la disciplina degli studi di settore.
art. 10, comma 1, L. n. 146 del 1998
La Corte lo interpreta come norma di coordinamento e semplificazione, non innovativa, che richiama l'art. 62-sexies e non elimina il requisito della grave incongruenza.
art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331 del 1993 convertito in L. n. 427 del 1993
Costituisce il presupposto per l'accertamento fondato sugli studi di settore; richiede una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli standards.
Richiamato dalla ricorrente nella censura di violazione di legge in tema di motivazione dell'atto impositivo.
art. 36, D.Lgs. n. 546 del 1992
Invocato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte esclude il relativo vizio.
artt. 112, 113, 116 e 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamati per asseriti vizi processuali; la Corte esclude omessa pronuncia, violazione della valutazione della prova e carenza motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo relativo a nullità della sentenza per errori processuali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo relativo a violazione di legge sostanziale.
La Corte disattende l'eccezione preliminare di inammissibilità formulata dalla controricorrente.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per definire il 'minimo costituzionale' della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il nuovo perimetro del controllo sulla motivazione dopo la riforma del 2012.
art. 54, comma 1, lettera b), D.L. n. 83 del 2012 convertito in L. n. 134 del 2012
Richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 37, comma 2, lettera a), D.L. n. 223 del 2006 convertito in L. n. 248 del 2006
Richiamato per l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 10 L. n. 146/1998, nel ragionamento sulla portata non innovativa della successiva modifica normativa.
Base per la cassazione con rinvio.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Consente la cassazione con rinvio e l'enunciazione dei principi di diritto.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Norma processuale tributaria richiamata per il rinvio e per le spese.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, la legittimità dell'atto non dipende dal mero scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati, ma richiede che il disallineamento assuma i caratteri della grave incongruenza, da apprezzare in concreto alla luce della disciplina applicabile e del contraddittorio.
- La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio preventivo non impedisce all'Ufficio di emettere l'accertamento fondato sugli standards, ma nel giudizio il contribuente conserva piena possibilità di contestare l'applicabilità dello studio e di fornire prova contraria, anche mediante presunzioni semplici.
- Il giudice tributario deve valutare concretamente i dati di causa e le allegazioni di entrambe le parti; non può fondare il rigetto o l'accoglimento su automatismi quantitativi estranei alla disciplina, né può limitarsi a un'affermazione apodittica sul superamento o meno di una soglia percentuale non prevista dalla legge.
- L'omessa trattazione espressa di singoli argomenti difensivi non integra omessa pronuncia quando la decisione adottata li renda implicitamente irrilevanti o infondati.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato al minimo costituzionale: un errore nella ricostruzione del dato fattuale o nella valutazione delle risultanze istruttorie non basta, di per sé, a determinare la nullità della sentenza se la motivazione è comunque esistente e comprensibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32864/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32867/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32869/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32870/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32871/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32872/2025 del 17/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →