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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32901/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2011 nei confronti di una società operante nel settore televisivo, con rideterminazione del reddito mediante metodo analitico-induttivo fondato sullo studio di settore UG94U e conseguenti recuperi ai fini IRES e IRAP. La CTP aveva annullato l'atto e la CTR aveva confermato il primo grado, ritenendo che lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi da studio di settore non integrasse una "grave incongruenza" perché inferiore al 20%. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in due profili: da un lato ha denunciato vizi processuali, sostenendo omessa pronuncia, carenza di motivazione e violazione delle regole sulla valutazione della prova per non avere la CTR considerato la mancata risposta al contraddittorio, la reiterata antieconomicità negli anni e il diverso calcolo dello scostamento; dall'altro ha censurato la violazione della disciplina sostanziale degli studi di settore, affermando che dopo la modifica dell'art. 10 della L. n. 146/1998 l'accertamento sarebbe legittimo per il mero divario tra dichiarato e stimato, senza necessità di una grave incongruenza ai sensi dell'art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i profili processuali: ha escluso la nullità per vizio motivazionale, rilevando che la sentenza di merito aveva una motivazione esistente e comprensibile; ha escluso l'omessa pronuncia perché le questioni non trattate risultavano implicitamente disattese; e ha escluso la violazione degli artt. 116 e 113 c.p.c. Tuttavia ha accolto il secondo profilo di censura, affermando che la CTR aveva applicato in modo non corretto la disciplina degli studi di settore, avendo escluso la legittimità dell'accertamento solo perché lo scostamento era inferiore al 20%, senza considerare che la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente, quale indice di grave incongruenza, anche un disallineamento superiore al 10%. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, la legittimità dell'atto non dipende dal mero scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati, ma richiede che il disallineamento assuma i caratteri della grave incongruenza, da apprezzare in concreto alla luce della disciplina applicabile e del contraddittorio.
  • La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio preventivo non impedisce all'Ufficio di emettere l'accertamento fondato sugli standards, ma nel giudizio il contribuente conserva piena possibilità di contestare l'applicabilità dello studio e di fornire prova contraria, anche mediante presunzioni semplici.
  • Il giudice tributario deve valutare concretamente i dati di causa e le allegazioni di entrambe le parti; non può fondare il rigetto o l'accoglimento su automatismi quantitativi estranei alla disciplina, né può limitarsi a un'affermazione apodittica sul superamento o meno di una soglia percentuale non prevista dalla legge.
  • L'omessa trattazione espressa di singoli argomenti difensivi non integra omessa pronuncia quando la decisione adottata li renda implicitamente irrilevanti o infondati.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato al minimo costituzionale: un errore nella ricostruzione del dato fattuale o nella valutazione delle risultanze istruttorie non basta, di per sé, a determinare la nullità della sentenza se la motivazione è comunque esistente e comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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