Cassazione Civile, Ordinanza n. 21508/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 nei confronti della società, recuperando a tassazione maggiori Ires, Irap e Iva e irrogando sanzioni, in relazione a: costi non documentati per servizi di trasporto; costi non di competenza per fatture di energia elettrica relative a mesi del 2009; costi riferiti a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, asseritamente sostenute per prestazioni rese da consorzi e da altra società. La CTP aveva annullato solo in parte l'atto, mentre la CTR aveva accolto integralmente l'appello della contribuente annullando l'avviso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo: violazione delle regole sulla prova e sulle presunzioni in tema di operazioni inesistenti; errata applicazione dello schema probatorio presuntivo e mancata valutazione analitica e globale degli indizi; omesso esame di fatti decisivi; erronea ritenuta prova contraria da parte della contribuente; motivazione apparente; contrasto tra motivazione e dispositivo quanto al capo sui costi non di competenza. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'avviso e violazione delle norme che impongono l'allegazione degli atti richiamati.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse errato nella valutazione della prova per presunzioni e nella verifica dell'effettività delle operazioni contestate: il giudice di merito non aveva compiuto l'esame analitico dei singoli indizi né la loro valutazione complessiva; inoltre gli elementi richiamati dalla CTR per ritenere provate le prestazioni risultavano, in larga parte, neutri o generici. È stato rigettato il quinto motivo, perché la motivazione della sentenza d'appello, pur eventualmente opinabile, consentiva di individuare la ratio decidendi e non superava la soglia del "minimo costituzionale". Sono stati dichiarati assorbiti il terzo e il sesto motivo del ricorso principale. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato inammissibile, poiché le questioni sollevate erano rimaste assorbite e avrebbero potuto essere riproposte nel giudizio di rinvio. La sentenza d'appello è stata cassata nei limiti dei motivi accolti con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle norme sulla detrazione IVA e alla prova delle operazioni inesistenti, nel quadro della ripartizione dell'onere probatorio.
Richiamato in relazione alla disciplina delle fatture e alla prova dei costi/operazioni contestati.
Richiamato per affermare la corretta distribuzione dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente in tema di operazioni inesistenti.
Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che il giudice deve valutarle dapprima singolarmente e poi nel loro insieme.
Richiamato per la prova presuntiva: è necessaria una valutazione analitica e poi globale degli indizi, per verificarne gravità, precisione e concordanza.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
Richiamato in tema di accertamento induttivo e utilizzo di presunzioni.
Richiamato nel contesto dell'accertamento IVA fondato su elementi presuntivi.
Richiamato nel motivo sulla prova nel processo tributario.
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato/accertamento penale nel giudizio tributario, senza che sia centrale nella decisione.
Invocato nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia sulla questione del difetto di motivazione dell'avviso.
Richiamato per il dovere dell'Amministrazione di motivare e allegare gli atti richiamati nell'avviso.
art. 42, comma 2, D.P.R. 600/1973
Richiamato nel ricorso incidentale per la motivazione dell'atto impositivo.
art. 56, comma 5, D.P.R. 633/1972
Richiamato nel ricorso incidentale per la motivazione degli avvisi IVA.
Richiamato nel motivo sulla asserita contraddizione tra motivazione e dispositivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge, utilizzata per i motivi principali e incidentali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma sul vizio di nullità della sentenza e del procedimento, usata per i motivi su motivazione apparente e contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il motivo di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce la nuova e più ristretta configurazione del vizio motivazionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come norma che viene violata in caso di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, senza incidenza sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- In tema di prova per presunzioni, il giudice deve seguire un duplice passaggio logico: dapprima valutare singolarmente ciascun indizio per escludere quelli privi di rilevanza e conservare quelli dotati di efficienza probatoria anche solo potenziale; poi procedere a una valutazione complessiva e coordinata di tutti gli indizi per verificare se, per gravità, precisione e concordanza, essi integrino una prova presuntiva sufficiente.
- È censurabile in cassazione la decisione di merito che si limiti a negare valore ai singoli elementi indiziari senza verificare se la loro combinazione, pur non decisiva atomisticamente, sia idonea a rafforzarsi reciprocamente e a fondare la prova del fatto contestato.
- In tema di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, l'esistenza di un contratto, o di documenti genericamente richiamati, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte; occorre una prova concreta della realtà delle operazioni.
- Nel giudizio di cassazione la motivazione è sindacabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non sono ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà, salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o di irriducibile contraddittorietà.
- Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte vittoriosa su questioni rimaste assorbite è inammissibile, perché tali questioni possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio in caso di cassazione della sentenza impugnata.
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