Cassazione Civile, Ordinanza n. 23064/2026 del 11/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di rimborso proposta da una società per ottenere la restituzione della maggiore IRES pagata negli anni 2005, 2006 e 2007, assumendo l'illegittimità della disciplina che escludeva la deducibilità dell'IRAP dalle imposte dirette. In via subordinata, la società invocava le successive norme introdotte in materia di deducibilità parziale dell'IRAP, chiedendo il rimborso nei limiti ivi previsti. La CTP aveva accolto la domanda subordinata e la CTR del Lazio aveva confermato la decisione respingendo sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della parte privata. In cassazione la società denunciava violazione di varie disposizioni costituzionali e tributarie, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto interpretare le norme in senso costituzionalmente orientato oppure sollevare questione di legittimità costituzionale, così da riconoscere la deduzione integrale dell'IRAP. L'Agenzia, con ricorso incidentale, deduceva motivazione apparente della sentenza e violazione delle norme sulla forma dell'istanza di rimborso, sostenendo che la domanda fosse stata presentata in forma cartacea anziché telematica e che non sussistessero i presupposti per il rimborso parziale.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di merito perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso principale: poiché entrambe le parti avevano dichiarato la notificazione della sentenza impugnata e il ricorso era stato proposto oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, la società ricorrente avrebbe dovuto depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notifica entro il termine di legge, ma tale deposito non è avvenuto. Conseguentemente il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile. Il ricorso incidentale dell'Agenzia, proposto tardivamente, è stato dichiarato inefficace per la sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale. La società ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
primo comma; numero 2 del comma immediatamente successivo
se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve, il ricorrente deve depositare entro venti giorni dalla notificazione copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica; la mancanza determina improcedibilità
fissa il termine breve di sessanta giorni per proporre impugnazione quando la sentenza sia stata notificata
opera il termine lungo di impugnazione quando la notificazione della sentenza non risulti allegata
il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile
norma invocata per i motivi del ricorso principale e incidentale
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della censura di nullità per motivazione apparente
richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio sulla rituale proposizione dell'istanza di rimborso
richiamato dal ricorrente principale nel denunciare la mancata rimessione della questione di legittimità costituzionale
richiamato dal ricorrente principale nel medesimo contesto
art. 99 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla deduzione dell'IRAP dalle imposte dirette
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997
disposizione che escludeva la deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte dirette, oggetto della censura di illegittimità
art. 6, comma 1, d.l. n. 185 del 2008 conv. in l. n. 2 del 2009
richiamato quale base normativa della deduzione/rimborso parziale dell'IRAP
art. 6, comma 3, d.l. n. 185 del 2008 conv. in l. n. 2 del 2009
richiamato dall'Agenzia per contestare la validità della domanda di rimborso cartacea
art. 2, comma 1, d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011
richiamato quale ulteriore base normativa della deducibilità parziale dell'IRAP
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato
norma procedurale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte deve applicare il termine breve di impugnazione e il ricorrente ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza con la relata di notifica entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.
- La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza costituisce un fatto processuale imputabile alla parte e non può essere liberamente revocata o corretta per elidere le conseguenze decadenziali e l'improcedibilità.
- L'improcedibilità del ricorso principale travolge l'efficacia del ricorso incidentale tardivo, il quale non conserva autonoma utilità processuale se viene meno il presupposto della sua proponibilità.
- L'onere di deposito della sentenza notificata è funzionale al controllo officioso della tempestività dell'impugnazione e la sua omissione preclude l'esame dei motivi di merito.
- Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio di causalità e sono poste a carico della parte che ha dato causa alla prosecuzione del processo.
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