Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14668/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Un contribuente, avendo richiesto all'Ufficio un estratto di ruolo, ha appreso l'esistenza di più ruoli e cartelle riferiti a diversi anni d'imposta. Ha impugnato davanti al giudice tributario l'estratto di ruolo e le cartelle, deducendo principalmente l'omessa notificazione degli atti presupposti e delle cartelle, la nullità o inesistenza delle cartelle per difetti di motivazione sul calcolo di interessi e aliquote, l'inesistenza della notificazione eseguita direttamente dal concessionario a mezzo raccomandata, nonché, in appello, la carenza di potere di sottoscrizione dell'atto e la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo. In cassazione ha articolato sette motivi: (1) omesso esame dei motivi di appello e vizio di motivazione; (2) violazione delle norme sulla notifica e sul deposito documentale, con dedotta tardività della produzione dell'Agente della riscossione; (3) contestazione della validità della notifica diretta via raccomandata e ancora della tardività del deposito; (4) nullità delle cartelle per difetto di motivazione sul dettaglio di interessi e aliquote; (5) carenza di sottoscrizione e di potere del firmatario dell'atto impositivo; (6) decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificare ulteriori atti impositivi; (7) prescrizione dei tributi iscritti a ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi formulati in modo promiscuo o carenti di autosufficienza, nonché quelli che non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o introducevano questioni nuove non trattate nei gradi di merito. Ha inoltre giudicato infondate le doglianze sulla notificazione delle cartelle eseguita direttamente dal concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, richiamando il consolidato orientamento di legittimità e la giurisprudenza costituzionale. Ha escluso la tardività del deposito documentale perché intervenuto oltre venti giorni liberi prima dell'udienza. Quanto alla motivazione sulle somme richieste, ha applicato il principio delle Sezioni Unite sulla sufficienza del richiamo all'atto presupposto quando la cartella reclami solo accessori maturati successivamente. Le censure su firma/sottoscrizione e decadenza sono state dichiarate inammissibili perché avulse dalla ratio decidendi e coperte da giudicato interno o tardività. La prescrizione è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non adeguatamente dedotta nei gradi di merito. La parte ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che i motivi di ricorso per cassazione devono essere specificamente ricondotti a una delle ipotesi tassative di vizio; la formulazione cumulativa e promiscua di più censure nel medesimo motivo ne determina l'inammissibilità.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La notifica della cartella può essere eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, modalità alternativa e valida rispetto a quella ordinaria.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sulla notificazione, ma non valorizzato come decisivo dalla Corte, che ha ritenuto valida la notifica secondo la disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prova della notificazione; la Corte ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dall'Agente della riscossione nei termini processuali.

  • artt. 22 e 23 d.lgs. n. 546/1992

    Invocati per sostenere la tardività del deposito documentale; la Corte ha escluso la tardività perché la produzione è avvenuta almeno venti giorni liberi prima dell'udienza.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    In tema di motivazione degli atti tributari, la cartella che richieda solo interessi ulteriori maturati dopo un atto precedente può soddisfare l'obbligo motivazionale mediante il richiamo all'atto presupposto e la quantificazione dell'importo.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato, insieme allo Statuto del contribuente, come parametro dell'obbligo di motivazione dell'atto tributario.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte costituzionale nel passo riportato dalla sentenza come strumento di rimessione in termini se il destinatario provi la mancata conoscenza incolpevole dell'atto.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Invocato in tema di sottoscrizione dell'atto impositivo; la censura è stata dichiarata inammissibile per tardività e giudicato interno.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel motivo sulla decadenza dal potere accertativo; la Corte non lo esamina nel merito perché la censura non attinge la ratio decidendi.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato insieme alle altre norme sui controlli automatizzati ai fini della dedotta decadenza dell'Amministrazione.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato insieme alle altre norme sui controlli automatizzati ai fini della dedotta decadenza dell'Amministrazione.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel motivo sulla decadenza dal potere di accertamento.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel motivo sulla decadenza dal potere di accertamento.

  • art. 2498, comma 4, c.c.

    Richiamato dal ricorrente come base della prescrizione quinquennale dei tributi iscritti a ruolo; la Corte rileva l'inammissibilità della censura perché nuova e non dedotta correttamente nei gradi di merito.

  • art. 20 L. n. 890/1982

    Non citato espressamente come norma applicabile, ma escluso implicitamente il suo regime per la notifica diretta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, che segue le regole postali ordinarie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e distinti: è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo più vizi eterogenei senza consentire di ricondurli a una delle ipotesi tipiche dell'art. 360 c.p.c.
  • La notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, non richiede relata di notifica né gli adempimenti propri della notificazione postale ordinaria ex L. n. 890/1982.
  • La notifica della cartella, nel sistema della riscossione, è condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto impositivo: la sua contestazione deve quindi tradursi in una censura idonea a scalfire la prova della ricezione o della regolarità della procedura notificatoria.
  • L'obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto, quando il recupero riguarda interessi ulteriori maturati su un debito già determinato da un atto precedente, anche mediante il semplice richiamo all'atto presupposto e la quantificazione dell'importo richiesto a titolo di accessori.
  • Se la cartella non costituisce il primo atto con cui si richiedono interessi, non è necessaria l'indicazione analitica di tutti i criteri di calcolo; resta però necessario che il ricorrente riproduca l'atto impugnato nel ricorso per consentire il controllo di legittimità.
  • Le questioni nuove in cassazione, o non adeguatamente dedotte nei gradi di merito, sono inammissibili se il ricorrente non allega e documenta dove e come le abbia proposte in precedenza.
  • Le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata non possono essere accolte, anche quando richiamino norme astrattamente pertinenti o sviluppino argomenti di merito.
  • La produzione documentale della parte resistente è tempestiva se avvenuta almeno venti giorni liberi prima dell'udienza, secondo il regime processuale applicabile nel processo tributario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.