Cassazione Civile, Ordinanza n. 14529/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre ribadito che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non è dovuto l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale previsione non si estende oltre i casi espressamente contemplati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società di leasing aveva proposto ricorso per cassazione avverso un decreto del Tribunale di Savona; la controparte fallimentare non ha depositato controricorso. Successivamente la ricorrente ha rinunciato al ricorso. Nell'ordinanza la Corte si limita a prendere atto della rinuncia e, richiamando il principio in tema di contributo unificato, afferma che l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012"
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché norma eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
"nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012"
La disposizione ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere applicato in via estensiva o analogica.
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio e non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ai fini dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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