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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14521/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da distinti avvisi di accertamento relativi all’anno 2007: uno emesso nei confronti della società di persone per maggior reddito d’impresa ai fini Irap e Iva, l’altro emesso nei confronti di un socio per maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef, in derivazione dall’accertamento societario. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente i gravami. Nei ricorsi per cassazione i contribuenti hanno dedotto, in sintesi: 1) la violazione del litisconsorzio necessario originario, per non avere il giudice d’appello rilevato d’ufficio la mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari e per non avere disposto l’integrazione del contraddittorio o la riunione dei giudizi; 2) e 3) per uno dei ricorsi, vizi di motivazione per relationem, omessa pronuncia e illegittimità della ripresa fondata su studi di settore e su presunzioni ritenute non adeguatamente corroborate; 4) in un ulteriore ricorso, analoghe censure su motivazione, presunzioni e mancato apprezzamento delle prove documentali. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo in tutti i ricorsi, rilevando che i giudizi avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci), e che la trattazione simultanea in appello non sanava il difetto originario di contraddittorio, anche perché non risultava comunque presente in tutti i giudizi l’altro socio.

La decisione

La Corte ha riunito i tre ricorsi, ha accolto il primo motivo di ciascuno, ha dichiarato assorbiti i restanti motivi, ha dichiarato la nullità dei giudizi di merito per difetto di contraddittorio necessario e ha cassato le sentenze impugnate con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, affinché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato come base dell’imputazione per trasparenza dei redditi della società di persone ai soci e del conseguente vincolo di inscindibilità tra accertamento societario e posizioni dei soci

  • art. 40 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel quadro della disciplina degli accertamenti connessi tra società e soci

  • art. 14, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    norma sulla necessaria partecipazione di tutti i litisconsorti e sull’integrazione del contraddittorio nel processo tributario

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come potere/dovere del giudice di disporre la riunione dei processi instaurati dai litisconsorti necessari

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la rimessione della causa al primo giudice quando il contraddittorio non sia integro

  • art. 383, ultimo comma, c.p.c.

    indicato come base per la cassazione e il rinvio al primo giudice in presenza di nullità per contraddittorio non integro

  • art. 111 Cost.

    richiamato con riferimento al giusto processo e alla ragionevole durata del processo

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati per sostenere la ricomposizione dell’unicità della causa quando sia già garantito il contraddittorio sostanziale

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nei motivi di ricorso sulla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla motivazione per relationem

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi sul prudente apprezzamento delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi sul prudente apprezzamento delle prove

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato per la corretta decisione secondo diritto

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nei motivi come norma sulla motivazione dell’accertamento e sulla nullità per mancanza di presupposti e ragioni giuridiche e fattuali

  • art. 62-sexies d.l. n. 331/1993 conv. in L. n. 427/1993

    richiamato nei motivi in relazione agli accertamenti fondati su studi di settore e presunzioni

  • art. 15, comma 3-bis, d.l. n. 81/2007 conv. in L. n. 127/2007

    richiamato nei motivi in relazione agli accertamenti fondati su studi di settore

  • art. 39, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nei motivi in relazione alla rettifica del reddito d’impresa

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nei motivi in relazione alla rettifica del reddito d’impresa

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari che investono l’accertamento del reddito di una società di persone e, per derivazione automatica, quello dei soci, opera un litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • Il giudice deve rilevare d’ufficio il difetto di integrità del contraddittorio e disporre l’integrazione; se il vizio emerge solo in cassazione, le sentenze di merito vanno cassate con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del giudizio con tutti i litisconsorti necessari.
  • La contemporanea trattazione di procedimenti connessi non sana da sola il difetto originario di contraddittorio se non risulta la partecipazione di tutti i soggetti necessari in ogni giudizio rilevante.
  • Quando l’accertamento fiscale riguarda con atto unitario profili inscindibili di società di persone e soci, la controversia non può essere decisa separatamente rispetto ad alcuni soltanto dei soggetti coinvolti.
  • Se il contraddittorio necessario non è integro, i restanti motivi di ricorso restano assorbiti perché la nullità processuale preclude l’esame del merito tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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