Cassazione Civile, Ordinanza n. 14520/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifiche della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria emetteva avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi a due annualità nei confronti di una società di costruzioni a ristretta base partecipativa, contestando l’indeducibilità di costi ritenuti fittizi perché riferiti a subappalti con tre ditte individuali giudicate inidonee a eseguire i lavori. Conseguentemente venivano notificati avvisi anche ai soci, per redditi di partecipazione. I contribuenti impugnavano gli atti e i giudici di merito annullavano gli accertamenti. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, per asserita mancata considerazione degli indizi offerti dall’Ufficio; 2) violazione delle norme sull’onere della prova e sulla determinazione del reddito, sostenendo che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, spettasse ai contribuenti provare rigorosamente l’effettività delle prestazioni e dei costi, mentre la CTR avrebbe rivalutato in modo scorretto il compendio probatorio. Nel corso del giudizio due socie depositavano anche documentazione relativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. 119/2018.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i due motivi dell’Agenzia nei confronti della società: la motivazione della CTR è stata giudicata effettiva, comprensibile e non apparente, poiché aveva esaminato gli indizi di entrambe le parti e spiegato perché riteneva prevalenti gli elementi prodotti dai contribuenti (pagamenti tracciabili, contabilità regolare, dichiarazioni delle subappaltatrici, perizia giurata, provvedimento penale di archiviazione). Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., chiarendo che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato nei confronti della società, con condanna dell’Agenzia alle spese. Nei confronti delle due socie, invece, il processo è stato dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata e cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se la motivazione è meramente apparente; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente e intellegibile.
La sentenza tributaria deve essere motivata; qui la CTR ha assolto l’obbligo motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge in tema di onere della prova e presupposti dell’accertamento.
La sua violazione si configura solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, non quando valuta diversamente il peso delle prove raccolte.
Richiamato quale parametro dell’accertamento reddituale; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.
Richiamato per la deducibilità dei costi; la Corte ha escluso che la CTR lo abbia violato.
La sua violazione ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i poteri officiosi.
La valutazione comparativa delle prove e l’attribuzione di maggiore forza a taluni elementi rispetto ad altri è attività consentita al giudice di merito.
La domanda di definizione agevolata, ove perfezionata e non seguita da diniego nei termini, determina l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere.
Legge di conversione del d.l. 119/2018, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
Richiamato insieme alla disciplina della definizione agevolata per dichiarare l’estinzione del processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Non applicato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, il giudice di merito deve valutare complessivamente gli indizi forniti dalle parti; la motivazione è valida se dà conto, in modo comprensibile, delle ragioni per cui alcuni elementi sono ritenuti prevalenti rispetto ad altri.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l’onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; non basta contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
- In cassazione non è ammessa una richiesta di nuova valutazione delle prove: la censura deve individuare specifici errori di diritto o di motivazione, non limitarsi a prospettare una diversa lettura dei fatti.
- La motivazione non è apparente quando il giudice espone, sia pure sinteticamente, il percorso logico seguito e il raffronto tra gli elementi probatori contrapposti.
- La definizione agevolata della controversia tributaria, se perfezionata e non seguita da tempestivo diniego o istanza di trattazione, comporta l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio relativo alla società, se l’accertamento presupposto è annullato, non può automaticamente sostenersi il reddito di partecipazione dei soci senza autonoma prova del relativo maggior reddito.
- Le spese seguono la soccombenza; tuttavia, quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa a prenotazione a debito, non si applica l’ulteriore contributo unificato.
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