Cassazione Civile, Ordinanza n. 14527/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2013 e 2014, con cui veniva contestato il valore imponibile di un terreno edificabile. Il contribuente sosteneva che, per la presenza di vincoli idrogeologici, il bene fosse edificabile solo in astratto e dovesse essere valutato con un minor valore venale. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; in appello il gravame era stato dichiarato inammissibile dalla CTR perché ritenuto una mera riproposizione del ricorso introduttivo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il contribuente ha denunciato l'errore della CTR nell'aver ritenuto carente la specificità dell'appello: secondo il ricorrente, l'atto di appello conteneva invece una richiesta di annullamento della sentenza di primo grado per le illegittimità segnalate e, in subordine, la richiesta di rideterminazione del valore del bene o di espletamento di CTU sul valore venale per gli anni d'imposta considerati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la riproposizione delle ragioni di impugnazione dell'atto impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, soddisfa l'onere di specificità dell'appello imposto dall'art. 53 del d.lgs. 546/1992, poiché l'appello tributario ha carattere devolutivo pieno e non è limitato al controllo di soli vizi specifici. Ne consegue che non può pretendersi che l'appellante introduca necessariamente nuovi argomenti giuridici per mantenere ammissibile l'impugnazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.
indica la possibilità per la parte di difendersi personalmente nel giudizio, circostanza richiamata solo per qualificare la posizione processuale del ricorrente.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario l'appello è specifico quando ripropone, in contrapposizione alla decisione di primo grado, le ragioni di impugnazione dell'atto impositivo; la norma è letta come speciale rispetto all'art. 342 c.p.c. e coerente con il carattere devolutivo pieno del gravame.
norma speciale rispetto all'art.342 c.p.c.
richiamato solo per ribadire che, nel processo tributario, il requisito di specificità dell'appello va valutato secondo la disciplina speciale dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, non secondo una lettura più rigorosa propria del rito ordinario.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello soddisfa il requisito di specificità anche quando riproduce le ragioni già svolte contro l'atto impositivo, purché tali ragioni siano poste in contrapposizione alle motivazioni della sentenza di primo grado.
- L'appello tributario ha natura devolutiva piena e mira al riesame del merito della causa, non essendo limitato al controllo di singoli vizi della decisione impugnata.
- Non è corretto dichiarare inammissibile l'appello per il solo fatto che l'appellante non abbia formulato nuovi argomenti giuridici rispetto a quelli già dedotti in primo grado.
- Nel giudizio tributario, il requisito della specificità dell'impugnazione va verificato in relazione al contenuto complessivo dell'atto, che può essere idoneo anche se insiste sulle censure già formulate contro l'avviso di accertamento.
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