Cassazione Civile, Ordinanza n. 14522/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico del 28 luglio 2006 per la realizzazione di attracchi portuali. L'impresa appaltatrice, anche quale capogruppo mandataria di un'ATI, aveva chiesto il pagamento di somme iscritte in cinque riserve di contabilità e di una fattura, lamentando maggiori oneri derivanti: 1) dall'aumento dei volumi del materiale di risulta da smaltire a seguito della demolizione dei fondali con esplosivo; 2) dall'accelerazione delle attività di scavo per rispettare il termine contrattuale; 3) da maggiori costi per la sicurezza connessi allo scavo; 4) dalla compensazione del maggior costo dei materiali da costruzione per l'anno 2009. I giudici di merito avevano respinto le domande, ritenendo tardive le prime tre riserve e non provati i presupposti della quarta. In cassazione l'impresa ha dedotto: con il primo motivo, violazione dell'art. 31 DM 145/2000, sostenendo che per fatti continuativi la riserva fosse tempestiva solo alla cessazione del pregiudizio e non già alla consegna dei lavori; con il secondo motivo, ancora violazione dell'art. 31 DM 145/2000, affermando che l'accoglimento del primo avrebbe dovuto travolgere anche le riserve dipendenti nn. 2 e 3; con il terzo motivo, violazione dell'art. 133 d.lgs. 163/2006 e dell'art. 171 DPR 207/2010, sostenendo che per la compensazione prezzi bastasse l'istanza alla direzione lavori senza necessità di provare i maggiori costi effettivamente sopportati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d'appello: la Corte territoriale aveva infatti fondato la tardività delle prime riserve non solo sulla percepibilità del fatto lesivo fin dalla consegna, ma anche su un ulteriore rilievo di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., non censurato in cassazione. Il terzo motivo è stato invece respinto nel merito: la Corte ha condiviso l'interpretazione secondo cui la compensazione dei prezzi ex art. 133 d.lgs. 163/2006 mira a ristorare i maggiori costi effettivamente sostenuti dall'appaltatore e non può essere riconosciuta in base a una mera istanza o a un confronto astratto dei prezzi, dovendo l'impresa provare concretamente gli oneri subiti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Per i fatti produttivi di danno continuativo la riserva deve essere iscritta tempestivamente quando il pregiudizio è percepibile con l'ordinaria diligenza; il quantum può essere precisato successivamente, ma non è necessario attendere la cessazione del fatto lesivo se la sua incidenza economica è già apprezzabile.
I motivi di appello devono essere specifici e devono aggredire tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; se non lo fanno, la censura è inidonea e il ricorso successivo che non si confronti con tale rilievo è inammissibile.
art. 133 d.lgs. 163/2006
La compensazione dei prezzi nei pubblici appalti è diretta a ristorare i maggiori oneri effettivamente sostenuti dall'appaltatore per l'aumento dei prezzi dei materiali oltre la soglia prevista, non a riconoscere un incremento astratto o una locupletazione.
La previsione regolamentare che richiede la documentazione dei maggiori costi è considerata meramente esplicativa di un principio già desumibile dalla legge, non innovativa.
L'onere di iscrivere la riserva non esonera la parte dall'onere di provare in giudizio i fatti costitutivi della pretesa, inclusi gli effettivi maggiori costi lamentati.
Massime di principio
- Nei pubblici appalti, per i fatti dannosi a carattere continuativo la riserva va iscritta quando il pregiudizio sia già percepibile con l'ordinaria diligenza; non occorre attendere la cessazione dell'evento se il maggior onere è già conoscibile, mentre il suo esatto importo può essere indicato in seguito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare se omette di censurare una autonoma ragione decisoria fondata sulla specificità dei motivi di gravame.
- La compensazione prezzi negli appalti pubblici non opera in modo automatico sulla base della sola istanza: l'appaltatore deve dimostrare i maggiori costi effettivamente sostenuti e la concreta incidenza dell'aumento dei prezzi sui materiali utilizzati.
- Le disposizioni regolamentari successive al contratto possono avere valore interpretativo se esplicitano un precetto già ricavabile dalla legge e coerente con la sua ratio, senza introdurre un regime innovativo.
- L'iscrizione della riserva tutela la tempestiva emersione della pretesa e la verificabilità da parte dell'amministrazione, ma resta distinto e autonomo l'onere probatorio sui fatti costitutivi del credito azionato.
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