Cassazione Civile, Ordinanza n. 14525/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza con cui un creditore aveva chiesto la dichiarazione di fallimento di una società che era già stata ammessa a concordato preventivo con cessione dei beni e il cui concordato era stato omologato. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento nonostante la domanda fosse stata proposta oltre il termine annuale previsto dall’art. 186 l.fall. La corte d’appello aveva invece accolto il reclamo della società, ritenendo che, dopo l’omologazione, l’inadempimento del concordato potesse essere fatto valere soltanto con la domanda di risoluzione entro il termine di legge e che solo dopo tale risoluzione il tribunale avrebbe potuto valutare la fallibilità. Il fallimento ha quindi ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 5, 6, 7, 167, 184, 185 e 186 l.fall., sostenendo che una società già ammessa a concordato preventivo omologato e risultata insolvente nei pagamenti concordatari può essere dichiarata fallita anche senza la previa risoluzione del concordato omologato e non eseguito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nella disciplina della legge fallimentare applicabile ratione temporis, il debitore ammesso a concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o dello stesso debitore, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall. Ha inoltre respinto la richiesta della società di rimettere la questione alle Sezioni Unite, ritenendo che le argomentazioni sulla pretesa continuità con l’art. 119 del codice della crisi non scalfissero il precedente e che l’interpretazione non possa oltrepassare il limite del dato testuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme violate a sostegno della possibilità di dichiarare il fallimento per insolvenza anche dopo il concordato omologato.
Richiamato tra le norme violate in relazione all’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Richiamato tra le norme violate in relazione alla legittimazione all’istanza di fallimento.
Richiamato tra le norme invocate nel motivo di ricorso.
Richiamato in relazione agli effetti dell’omologazione del concordato.
Richiamato per la fase esecutiva del concordato omologato e la sorveglianza sul suo adempimento.
La Corte ribadisce che la mancata esecuzione del concordato non impedisce la dichiarazione di fallimento anche prima e indipendentemente dalla sua risoluzione.
Richiamato dalla parte resistente per sostenere una pretesa continuità normativa, ma la Corte esclude che ciò incida sulla soluzione adottata.
Richiamato solo indirettamente nel confronto con altra giurisprudenza sulla prededuzione.
Citato nel ragionamento difensivo come esempio di uso interpretativo del codice della crisi in altra materia.
art. 155 Cost.
Richiamata la Corte costituzionale n. 155/90 per affermare che l’interpretazione deve restare entro il significante testuale della disposizione.
Massime di principio
- Nel sistema della legge fallimentare, l’omologazione del concordato preventivo non preclude la dichiarazione di fallimento se, nella fase esecutiva, emerge l’insolvenza nell’adempimento delle obbligazioni concordatarie.
- La risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall. non costituisce un presupposto necessario della dichiarazione di fallimento del debitore già ammesso e omologato, potendo il fallimento essere dichiarato anche prima e indipendentemente da essa.
- L’omologazione del concordato elimina la rilevanza dell’insolvenza originaria, ma non impedisce che l’insolvenza si manifesti successivamente come effetto della mancata esecuzione dell’accordo concordatario.
- In sede di interpretazione, il giudice può valorizzare l’evoluzione dell’ordinamento solo entro il limite del dato testuale della norma, senza attribuire alla disposizione un significato che il suo significante non consente.
- La disciplina del codice della crisi non può essere automaticamente trasposta per sovvertire l’interpretazione della legge fallimentare quando la Corte abbia escluso la continuità normativa tra le due fattispecie.
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