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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30433/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2011, con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un maggior reddito d’impresa e l’IVA correlata. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello entrambe le parti avevano visto respinti i rispettivi gravami dalla CTR. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi: contestava, da un lato, l’interpretazione data dalla CTR all’ambito applicativo delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e alla disciplina richiamata dall’art. 10, comma 4-bis, della l. 146/1998; dall’altro, denunciava omessa pronuncia sul secondo motivo dell’appello incidentale. Il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con tre motivi, sostenendo: l’erronea conferma della pretesa IVA per asserita mancata contestazione; l’erronea applicazione delle norme sull’accertamento ai fini delle imposte dirette e IVA; l’omessa pronuncia su vari profili di doglianza relativi alla mancanza di supporto probatorio, al mancato riconoscimento di costi e allo scorporo del costo del personale dalla percentuale di ricarico. Tuttavia, prima della decisione, l’Agenzia depositava istanza di estinzione del giudizio, perché il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. 119/2018, con regolare definizione dell’atto impugnato.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite tributaria e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018. Ha escluso la cessazione della materia del contendere perché non risultava provato il pagamento di tutte le rate dovute. Ha inoltre stabilito che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate e ha negato l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della relativa misura, non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    richiamato dall’Agenzia per sostenere la portata dell’accertamento analitico-induttivo e l’errore della CTR nell’escluderne l’ammissibilità nei termini ritenuti dal giudice di merito

  • art. 10, comma 4-bis, l. 146/1998

    la controversia verteva sulla corretta estensione del richiamo a tale norma e, in particolare, alla tipologia di accertamenti richiamati

  • art. 10, commi 9, d.l. 201/2011

    norma invocata nel primo motivo del ricorso principale, in relazione alla disciplina dell’accertamento e ai suoi presupposti applicativi

  • art. 1 ss. d.P.R. 441/1997

    richiamato dal ricorrente principale tra le norme asseritamente violate nella ricostruzione della pretesa fiscale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova nella contestazione dell’accertamento tributario

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia sui motivi di appello incidentale e sui motivi di appello del contribuente

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    richiamato dal contribuente nel ricorso incidentale in relazione alla legittimità dell’accertamento

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    richiamato dal contribuente per contestare l’accertamento IVA

  • art. 6 d.l. 119/2018

    norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, sulla base della quale è stata dichiarata l’estinzione del giudizio

  • art. 6, comma 13, d.l. 119/2018

    fondamento processuale della declaratoria di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ritenuto non applicabile nel caso di estinzione del giudizio, in quanto norma eccezionale e sanzionatoria non estensibile analogicamente

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato solo come parametro del contributo unificato base rispetto al quale opera l’ulteriore importo nei casi tipizzati

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria determina l’estinzione del giudizio di cassazione quando risulti regolarmente perfezionata l’adesione prevista dalla disciplina speciale.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata se non è provato il pagamento integrale di tutte le rate dovute per la definizione agevolata.
  • La disciplina dell’ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge, cioè rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
  • Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le questioni di merito devolute con ricorso principale e incidentale restano assorbite e non vengono esaminate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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