Cassazione Civile, Ordinanza n. 30365/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una persona fisica sulla base delle risultanze di verifiche eseguite nei confronti di una società a ristretta base partecipativa. L'Ufficio aveva accertato, per l'anno d'imposta 2010, un maggior reddito d'impresa in capo alla società e, conseguentemente, aveva presunto la distribuzione in favore della socia degli utili extracontabili, imputandole una quota pari al 49,72% a titolo di reddito di capitale. La contribuente aveva impugnato l'atto; in primo grado vi era stata una cessazione parziale della materia del contendere per autotutela parziale dell'Ufficio e l'accoglimento del ricorso per il resto; in appello la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In Cassazione l'Agenzia aveva proposto ricorso affidato a due motivi, ma il testo non ne riproduce il contenuto specifico. Prima della decisione, è stata depositata domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. 119/2018; poiché nessuna parte ha chiesto la trattazione entro il termine previsto e l'Amministrazione ha attestato la regolarità della domanda e la mancanza di ostacoli all'accoglimento, il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non esamina nel merito i due motivi di ricorso perché prende atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite fiscale. Verificata la regolarità della domanda di definizione ai sensi del d.l. n. 119/2018 e l'assenza di istanza di trattazione entro il termine utile, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non viene applicato il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale meccanismo sanzionatorio non opera in caso di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7
La presentazione di una domanda regolare di definizione agevolata della controversia, non seguita da istanza di trattazione entro il termine previsto, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13
Se nessuna delle parti interessate chiede la trattazione entro il termine stabilito, il processo non prosegue e può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando, in pendenza del giudizio di cassazione, viene proposta una domanda di definizione agevolata della controversia fiscale e non viene richiesta la trattazione nei termini previsti dalla disciplina speciale, il giudice deve prendere atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare estinto il processo.
- La verifica della regolarità della domanda di definizione agevolata e dell'assenza di ostacoli all'accoglimento è sufficiente per precludere l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non si applica il meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
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