Cassazione Civile, Ordinanza n. 30368/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 emesso nei confronti di una società che gestiva uno stabilimento balneare, a seguito di verifica della Guardia di finanza. L’Ufficio aveva contestato maggiori ricavi per euro 200.660, rideterminando il reddito imponibile e recuperando maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. In primo grado la CTP aveva riconosciuto costi presunti nella misura del 30% del reddito accertato e rigettato il resto; in appello la CTR aveva respinto l’impugnazione della società e accolto l’appello incidentale dell’Ufficio. Nel ricorso per cassazione la società articolava sei motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe sostanzialmente riprodotto le controdeduzioni dell’Ufficio; (2) violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo, sostenendo che la CTR avesse impropriamente sostituito la propria valutazione a quella dell’Ufficio in tema di risultanze dei controlli bancari; (3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla contestazione dei dati della documentazione extracontabile usata per la ricostruzione dei ricavi; (4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alle annotazioni meteorologiche rinvenute nella documentazione; (5) violazione delle norme processuali e tributarie, perché la CTR avrebbe fondato la decisione anche su elementi non richiamati nella motivazione dell’avviso di accertamento e quindi estranei al thema decidendum; (6) ulteriore nullità per motivazione apparente, incentrata sulla attendibilità del soggetto da cui provenivano le dichiarazioni e sulla documentazione extracontabile rinvenuta presso la sua abitazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di nullità per motivazione apparente, osservando che la sentenza di merito, pur contenendo ampi richiami alle difese dell’Ufficio e al processo verbale di constatazione, esponeva comunque le ragioni della decisione in modo riconducibile all’organo giudicante e soddisfaceva il minimo costituzionale di motivazione. Ha inoltre escluso che vi fosse violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso di accertamento, ricordando che la motivazione dell’atto impositivo è requisito formale distinto dalla prova della pretesa, e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto la veste del vizio di omesso esame, sollecitavano una nuova valutazione dei fatti storici e della documentazione extracontabile, attività preclusa in cassazione. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché non si confrontava con la ratio decidendi: il richiamo della CTR alla modesta entità dei redditi dichiarati costituiva un profilo marginale, non decisivo rispetto al dato determinante della contabilità parallela. Anche il sesto motivo è stato respinto perché la motivazione non era meramente apparente, risultando presenti passaggi logici sull’attendibilità della documentazione rinvenuta. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte lo respinge perché la motivazione della sentenza impugnata supera il minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo; non è utilizzabile per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
la violazione è esclusa perché la motivazione della sentenza tributaria, pur concisa e in parte redazionale, non è meramente apparente.
art. 74 l. 212/2000
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'atto tributario; la Corte ribadisce la distinzione tra motivazione dell'atto e prova della pretesa.
art. 3 l. 241/1990
richiamato quale norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi; la Corte non accoglie la tesi secondo cui l'apprezzamento sulla decisività delle risultanze istruttorie spetti solo all'Ufficio.
art. 42 d.P.R. 600/1973
richiamato per la motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte esclude che la sentenza abbia violato i limiti del sindacato sul contenuto dell'atto impositivo.
art. 7 l. 212/2000
richiamato indirettamente come norma che impone la motivazione dell'atto; la Corte ribadisce che il giudice può valutare la sufficienza della motivazione ai fini del processo, ma non sostituire la prova.
artt. 56 d.P.R. 633/1972, 18, 19 e 24 d.lgs. 546/1992
invocati dalla ricorrente a sostegno di vizi processuali e tributari; la Corte li considera non decisivi rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
costituisce il presupposto per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ne applica la conseguenza processuale, dando atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 111, comma 6, Cost.
viene richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione, violato solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se manca del tutto o è meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente lamentarne l'asserita incompletezza o la scarsa persuasività.
- La riproduzione, anche ampia, di passaggi degli scritti difensivi di una parte non determina di per sé nullità della sentenza, purché le ragioni della decisione siano comunque attribuibili al giudice e risultino comprensibili.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è requisito formale distinto dalla prova della pretesa fiscale: la sua sufficienza si valuta separatamente dall'effettiva fondatezza degli elementi istruttori nel successivo giudizio.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o della documentazione extracontabile; le censure ex art. 360, n. 5 c.p.c. sono inammissibili quando mirano in realtà a riesaminare i fatti di merito.
- Le affermazioni della sentenza di merito che non costituiscono il fondamento decisivo della decisione, ma solo un argomento marginale o accessorio, non sono idonee a fondare un vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- In materia tributaria, l'accertamento fondato su contabilità parallela e documentazione extracontabile può essere legittimamente valorizzato dal giudice di merito, e il controllo di legittimità resta limitato alla verifica della correttezza giuridica e della sufficienza logica della motivazione.
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