Cassazione Civile, Ordinanza n. 30358/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IMU 2012, ottenendone l’annullamento in primo grado. In appello il Comune, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, aveva dedotto la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto, sostenendo di averlo notificato tramite messo comunale con deposito presso la casa comunale e raccomandata A.R., perfezionata nel 2017. La Corte tributaria regionale aveva respinto l’appello ritenendo preclusa, per effetto dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, la nuova eccezione sulla notifica e comunque non dimostrata la regolarità della stessa. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che nel processo tributario è ammessa la produzione in appello di documenti preesistenti, anche da parte del contumace in primo grado, e che la CTR aveva omesso di valutare la documentazione prodotta in secondo grado comprovante la notifica dell’avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, l’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello e che tale facoltà spetta anche alla parte rimasta contumace in primo grado. Ha quindi censurato la decisione di merito per avere escluso in modo erroneo la rilevanza e la valutazione della documentazione prodotta dal Comune sulla notifica dell’atto presupposto. Conseguentemente, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
"E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti"
Nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti; la facoltà opera anche per la parte contumace in primo grado e comprende documenti relativi alla prova della notifica dell’atto impositivo.
Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto, non la mera produzione documentale in appello a fini difensivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge dedotto dal ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è consentita dall’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 e non incontra, di regola, il divieto generale di nuove prove previsto nel processo civile ordinario.
- La facoltà di produrre nuovi documenti in appello spetta anche alla parte rimasta contumace in primo grado, perché il limite dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 riguarda le eccezioni in senso stretto e non le mere difese documentali.
- La documentazione relativa alla notifica dell’atto presupposto può essere prodotta in appello per dimostrare la regolarità del procedimento e contrastare l’impugnazione della cartella o dell’atto consequenziale.
- Il giudice di merito che escluda in modo apodittico la producibilità o la rilevanza di documenti ammissibili in appello incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.
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