Cassazione Civile, Ordinanza n. 30357/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IUC/IMU relativo all’annualità 2015, notificato per due immobili situati in Via Cortina d’Ampezzo. L’ente contribuente contestava, da un lato, la determinazione della base imponibile perché fondata su classamenti e rendite catastali ritenuti errati e già oggetto di decisioni favorevoli passate in giudicato; dall’altro lato, chiedeva il riconoscimento dell’esenzione IMU per immobili destinati ad attività didattiche svolte con modalità non commerciali. La Corte di merito aveva accolto solo la doglianza sulle rendite catastali e rigettato quella sull’esenzione, ritenendo non dimostrata la sussistenza dei requisiti per il beneficio. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 e alla circolare MEF n. 2/2009, lamentando che la CTR avesse negato l’esenzione per asserita mancata produzione documentale; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse disatteso il giudicato formatosi tra le stesse parti sulla mancanza di finalità commerciali e lucrative dell’attività svolta, giudicato che avrebbe dovuto vincolare anche l’annualità 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per asserita riproduzione pedissequa dell’atto di appello, osservando che i motivi erano comunque riconoscibili e criticamente rivolti alla sentenza impugnata. Nel merito, ha confermato il diniego dell’esenzione IMU perché, per gli enti scolastici, il beneficio richiede la compresenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo dello svolgimento dell’attività con modalità non commerciali, con prova a carico del contribuente e necessità che l’attività sia resa gratuitamente o dietro corrispettivi meramente simbolici; nel caso concreto era emerso invece che la struttura svolgeva anche attività accessorie a pagamento e non era dimostrata la simbolicità dei corrispettivi. Ha inoltre escluso che il giudicato relativo ad annualità precedenti vincolasse automaticamente l’annualità 2015, trattandosi di elementi fattuali e di qualificazioni giuridiche suscettibili di variare di anno in anno, sicché il giudicato esterno tributario opera solo per il periodo d’imposta oggetto della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava sul contribuente che la invoca in deroga alla regola generale di imponibilità.
artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c.
Le doglianze sono state respinte perché la motivazione della sentenza di merito era ritenuta comprensibile e non affetta dai vizi denunciati.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
L’esenzione per gli immobili destinati ad attività didattiche spetta solo in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, con attività svolta senza modalità commerciali e dietro corrispettivi solo simbolici.
circolare MEF n. 2/2009
Richiamata dal ricorrente a sostegno della disciplina dell’esenzione, ma non ritenuta dirimente rispetto alla prova concreta delle modalità di svolgimento dell’attività.
art. 2909 c.c.
Il giudicato non si estende automaticamente ad annualità d’imposta diverse quando l’accertamento riguarda presupposti suscettibili di mutare nel tempo.
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per sostenere l’efficacia preclusiva del giudicato, ma la censura è stata respinta per i limiti temporali propri del giudicato tributario.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In conseguenza del rigetto del ricorso, sono stati indicati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Ai fini dell’esenzione IMU per immobili utilizzati da enti non commerciali per attività didattiche, non è sufficiente la natura soggettiva dell’ente: occorre anche la dimostrazione concreta che l’attività sia svolta con modalità non commerciali.
- Per "corrispettivo simbolico" deve intendersi un importo irrisorio, marginale e del tutto residuale, non rapportabile al valore del servizio reso; un corrispettivo superiore a tale soglia esclude il beneficio.
- L’onere di provare i presupposti dell’esenzione tributaria grava sul contribuente che la invoca, e tale prova deve riguardare le concrete modalità di svolgimento dell’attività nel periodo d’imposta considerato, non elementi solo formali o statutari.
- Il risultato economico negativo dell’attività non è, da solo, decisivo per qualificare come non commerciale l’attività stessa, se le prestazioni sono rese dietro corrispettivi non simbolici o vi sono servizi accessori a pagamento.
- Nel processo tributario il giudicato esterno opera in modo preclusivo solo per l’annualità d’imposta decisa, quando il rapporto giuridico o i presupposti accertati siano soggetti a possibili variazioni di anno in anno; non si estende automaticamente ad annualità successive.
- La qualificazione commerciale o non commerciale dell’attività svolta in un immobile può richiedere una verifica di fatto e di diritto che non resta vincolata in modo assoluto da precedenti decisioni se il quadro fattuale o normativo è mutato.
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