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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30356/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per TARSU davanti al giudice tributario di primo grado, ottenendo il rigetto. In appello, dopo l’interruzione del processo per la cessazione della società di riscossione originariamente parte del giudizio, il giudizio era stato riassunto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La corte tributaria di secondo grado aveva tuttavia dichiarato inammissibile l’appello ritenendo inesistente la notifica dell’atto di gravame, perché effettuata a un indirizzo PEC tratto dall’IPA e non dal diverso registro ritenuto corretto. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto falsa applicazione dell’art. 16-ter del d.l. 179/2012 e violazione dell’art. 16-bis del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 5, 7 e 9 del d.m. n. 163/2013, sostenendo che nel processo tributario la notifica via PEC all’indirizzo IPA degli enti impositori/concessionari è valida e che la Corte territoriale aveva applicato una disciplina non pertinente, precludendo così l’esame nel merito dei motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario telematico applicabile ratione temporis e nel territorio siciliano, la notificazione dell’appello a mezzo PEC all’indirizzo risultante dal registro IPA non è inesistente, ma è correttamente eseguita, in base all’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1992, al d.m. 163/2013 e ai decreti attuativi. Ha quindi escluso l’applicazione della normativa richiamata dal giudice d’appello, in forza del principio di specialità del processo tributario. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione non trattate nel merito; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16-ter d.l. 18/10/2012 n. 179

    La Corte esclude la sua applicabilità al processo tributario, ritenendo erroneo il richiamo operato dal giudice d’appello.

  • art. 16-bis d.lgs. 31/12/1992 n. 546

    Nel testo vigente ratione temporis consente notificazioni tra le parti in via telematica secondo il d.m. n. 163/2013; la notifica via PEC all’indirizzo IPA dell’ente impositore è valida nel processo tributario.

  • artt. 5, 7 e 9 d.m. Economia e Finanze 23/12/2013 n. 163

    Le notificazioni e comunicazioni telematiche vanno eseguite all’indirizzo PEC indicato per gli enti impositori; per questi ultimi l’indirizzo è quello pubblicato nell’IPA.

  • art. 47, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Richiamato come base per l’indirizzo PEC degli enti impositori pubblicato nell’IPA.

  • art. 16 del decreto direttoriale M.E.F. 4 agosto 2015

    Indica l’entrata in vigore del processo tributario telematico in Sicilia dal 15 giugno 2017.

  • art. 2, comma 1, lett. c) del decreto direttoriale M.E.F. 15 dicembre 2016

    Richiamato per la decorrenza dell’operatività del processo tributario telematico in Sicilia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario telematico, la notificazione dell’atto di appello effettuata via PEC all’indirizzo dell’ente impositore o del concessionario risultante dai registri pubblici previsti dalla disciplina speciale è valida e non può essere qualificata come inesistente solo perché tratta dall’IPA.
  • Quando il processo tributario è disciplinato da norme speciali e da decreti attuativi che regolano modalità e indirizzi di notificazione, tali regole prevalgono sulla disciplina generale richiamata in modo non pertinente.
  • Se il giudice di appello dichiara inammissibile il gravame per una ritenuta inesistenza della notifica senza esaminare i motivi di merito, la cassazione può intervenire quando risulti che la notificazione era invece ritualmente eseguita secondo la normativa speciale applicabile.
  • L’individuazione dell’indirizzo PEC nel processo tributario deve avvenire secondo gli elenchi pubblici indicati dalla normativa speciale, con conseguente validità della notificazione eseguita all’indirizzo IPA per gli enti impositori nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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