Cassazione Civile, Ordinanza n. 29020/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con recupero di maggiori imposte e irrogazione di sanzioni, poi impugnato dalla società contribuente. Dopo un primo giudizio di legittimità concluso con cassazione con rinvio limitatamente ad alcuni motivi, la società ha proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza della Cassazione n. 11102/2022. Con il ricorso per revocazione ha dedotto, in sintesi, un errore di fatto revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte non avrebbe considerato la documentazione notarile attestante le compravendite immobiliari e avrebbe quindi erroneamente escluso l'esistenza di operazioni reali, negando la detraibilità dell'IVA. Nei dieci motivi formulati in fase rescissoria ha inoltre lamentato: giudicato interno ex art. 2909 c.c.; violazione delle norme tributarie e civilistiche sulla prova e sulla qualificazione delle operazioni; erronea negazione della deducibilità dei costi; omessa esclusione della imponibilità dei ricavi correlati; violazione del principio di neutralità IVA e dell'art. 19 d.P.R. 633/1972; omessa pronuncia su alcuni motivi e violazione dell'art. 112 c.p.c.; nonché indebita esclusione della detraibilità dell'IVA versata al cedente.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il vizio dedotto non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma un asserito errore di giudizio/valutazione del contenuto degli atti e delle precedenti decisioni. Ha osservato che la questione della reale esistenza delle operazioni era già stata oggetto di valutazione nel precedente giudizio e che la precedente ordinanza aveva affermato, sulla base degli atti di causa, la natura di cartiera della società e la soggettiva inesistenza delle operazioni. Poiché il ricorso mirava in sostanza a rimettere in discussione la valutazione compiuta dalla Corte e non a correggere una mera svista percettiva su un fatto incontestato, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, perché l'Agenzia non ha svolto difese.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo nei limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione o svista materiale, decisivo e non caduto su un punto controverso già deciso.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un giudicato interno sulla questione decisa.
Richiamato nel contesto della contestazione sulla prova dell'inesistenza delle operazioni e della natura della società.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per la rettifica della dichiarazione e il recupero di materia imponibile.
art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel quadro del recupero IVA e della rettifica dell'imposta.
art. 36, secondo comma, nn. 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per i vizi motivazionali della sentenza tributaria.
artt. 81, 85 e 109 T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986)
Richiamati per la deducibilità dei costi e l'imponibilità dei ricavi correlati.
Richiamato in relazione alla disciplina del reddito imponibile ai fini IRAP.
art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la regola invocata riguardasse solo l'IVA.
Richiamato per la deducibilità dei costi relativi a operazioni inesistenti o fittizie.
Invocato per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato sulla detraibilità dell'IVA, negata dalla Corte in mancanza di operazioni effettive e di inerenza.
Richiamato per censurare l'asserita mancata compensazione tra IVA detratta e imponibilità dei ricavi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, ove dovuto.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. della sentenza o ordinanza della Cassazione è ammissibile solo se il ricorrente indica un errore di percezione, e non una rivalutazione del contenuto degli atti o una contestazione del giudizio espresso dalla Corte.
- Non integra errore revocatorio l'omesso esame, da parte della Cassazione, di documenti, motivi o circostanze che il ricorrente assume mal valutati: si tratta di errori di giudizio, non di fatto.
- L'errore di fatto revocatorio richiede che il fatto sia stato supposto inesistente o esistente in contrasto con gli atti, che non sia stato oggetto di contestazione e che sia decisivo per la decisione.
- In materia IVA, il diritto alla detrazione presuppone l'effettiva realizzazione dell'operazione e la sua inerenza all'attività d'impresa; la sola esposizione dell'imposta in fattura non basta se l'operazione è inesistente.
- Quando il giudice di merito accerta che la società è mera cartiera e che le operazioni sono soggettivamente inesistenti, non può essere invocata la revocazione per rimettere in discussione tale apprezzamento probatorio.
- Le censure su deducibilità dei costi, imponibilità dei ricavi e neutralità IVA devono confrontarsi con l'accertamento dell'effettività delle operazioni e non possono fondarsi solo sulla formale presenza di fatture o di pagamenti IVA.
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