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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29022/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per accise sulla produzione di energia elettrica relativi agli anni d’imposta 2008-2013. La società aveva impugnato gli atti sostenendo, in sintesi, che: a) il credito erariale fosse prescritto perché il termine quinquennale decorreva dal consumo effettivo dell’energia e non dalla dichiarazione di consumo, e non poteva essere interrotto dal processo verbale di constatazione; b) il soggetto rientrasse nella nozione di autoproduttore anche se organizzato in forma di consorzio che distribuiva energia ai consorziati; c) operasse la tutela del legittimo affidamento, poiché la società aveva fatto affidamento su molteplici determinazioni amministrative che le avevano riconosciuto l’agevolazione; d) tali determinazioni amministrative dovessero comportare la nullità della pretesa fiscale e, comunque, la non debenza dell’imposta. In cassazione la società ha proposto quattro motivi di ricorso, tutti per violazione e falsa applicazione di norme tributarie e dello Statuto del contribuente. Prima della decisione, però, la ricorrente ha depositato istanza dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo concluso un accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale e prodotto il decreto di omologa; la controparte ne aveva avuto conoscenza prima dell’udienza.

La decisione

La Corte non ha esaminato i quattro motivi di ricorso nel merito perché ha preso atto della rinuncia/istanza di non interesse alla prosecuzione del giudizio, già comunicata alla controparte prima dell’udienza. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha altresì disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione. Ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 15 e 57 del d.lgs. n. 504 del 1995

    richiamati nel primo motivo come norme sulla disciplina delle accise e sulla prescrizione del credito erariale, ma non interpretati nel merito per effetto dell’estinzione del giudizio

  • art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995

    richiamato nel secondo motivo in tema di nozione di autoproduttore ai fini dell’agevolazione sulle accise

  • artt. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 e 2602 ss. c.c.

    richiamati nel secondo motivo per sostenere che un consorzio distributore di energia potesse rientrare nella nozione di autoproduttore

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    richiamato nel terzo motivo quale base della tutela dell’affidamento del contribuente

  • art. 11 L. n. 212 del 2000

    richiamato nel quarto motivo per sostenere la nullità della pretesa fiscale in presenza di determinazioni amministrative favorevoli

  • artt. 182-bis l. fall.

    richiamati come base normativa dell’accordo di ristrutturazione del debito depositato dalla ricorrente

  • art. 183-ter l. fall.

    richiamato come base della transazione fiscale conclusa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile perché la declaratoria è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato dai motivi di ricorso come parametro del vizio di violazione di legge

  • Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429

    citata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso, una volta conosciuta dalla controparte prima dell’udienza, estingue il processo anche senza accettazione, che rileva solo per le spese

  • Cass., 4 maggio 2023, n. 11761

    citata per giustificare la compensazione delle spese in presenza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione

  • Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485

    citata per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione del giudizio

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia portata a conoscenza della controparte prima dell’udienza, determina l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte; l’eventuale accettazione incide solo sulle spese.
  • In presenza di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la Corte non decide sui motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della pretesa sostanziale impugnata.
  • L’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale può costituire ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniConcordato preventivo
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneTutela del legittimo affidamentoNullitàGiudicato

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