Cassazione Civile, Ordinanza n. 29025/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso del 90% di quanto versato a titolo di tributi erariali e altri importi per il triennio 1990-1992, invocando il regime agevolativo previsto per i soggetti residenti in comuni colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. L’ufficio non rispondeva, con formazione del silenzio-rifiuto. In primo e secondo grado la domanda veniva respinta perché il giudice tributario riteneva non provata l’effettiva esecuzione dei versamenti su cui il rimborso si fondava. In cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo, formalmente prospettato come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di fatti decisivi e la mancata considerazione della documentazione prodotta in appello attestante i pagamenti effettuati negli anni 1990-1992; richiamava inoltre varie fonti normative nazionali ed europee a sostegno del diritto al rimborso.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione il contribuente depositava istanza di declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando che, in esecuzione di una sentenza di ottemperanza, l’Agenzia delle Entrate aveva effettuato il rimborso integrale delle somme dovute mediante bonifici bancari. Poiché tale circostanza soddisfaceva interamente la pretesa azionata e l’Agenzia non opponeva nulla, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese di lite tra le parti.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il ricorrente lo invocava per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi e della documentazione prodotta in appello.
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Norma posta a fondamento della richiesta di rimborso del 90% dei tributi versati nel triennio 1990-1992 dai residenti nei comuni colpiti dal sisma.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa restitutoria.
IV direttiva n. 77/388/CEE
Richiamata dal ricorrente, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, a sostegno della domanda di rimborso.
sentenza Corte di giustizia UE 17 luglio 2008, causa C-132/06
Richiamata dal ricorrente come precedente interpretativo favorevole alla propria tesi.
ordinanza Corte di giustizia UE 15 luglio 2015, causa C-82/14
Richiamata dal ricorrente nel medesimo quadro argomentativo.
Decisione Commissione Europea 2015, 5549 final del 14 agosto 2015
Richiamata dal ricorrente a sostegno del diritto al rimborso.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta e la controparte non si oppone, la Corte può dichiarare l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l’interesse alla decisione nel merito.
- Quando l’amministrazione resistente esegue il rimborso richiesto e il contribuente ne dà atto in cassazione, la definizione del giudizio avviene con declaratoria di estinzione e compensazione delle spese, in assenza di contestazioni sulla sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
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