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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29019/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

La controversia

La controversia nasce dalla fornitura di acqua da parte del gestore del servizio idrico integrato in un territorio in cui l’acqua erogata risultava contenente arsenico oltre i limiti legali, con conseguente divieto di uso alimentare. Alcuni utenti avevano chiesto il risarcimento del danno e la riduzione del corrispettivo del servizio; il gestore era stato condannato dal giudice di pace e aveva chiamato in manleva la Regione. In appello il tribunale aveva confermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale, accolto l’appello della Regione dichiarando il difetto di giurisdizione sulla manleva, riconosciuto agli utenti il diritto al risarcimento e alla riduzione del 50% del costo di depurazione fino al raggiungimento della potabilità, e rigettato l’appello del gestore. Nel ricorso per cassazione il gestore ha dedotto: 1) violazione delle regole sulla competenza per valore e ultra petizione, perché il tribunale avrebbe esteso la condanna oltre il limite di competenza del giudice di pace nonostante la clausola di contenimento; 2) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la domanda sulla riduzione della tariffa investisse scelte amministrative; 3) violazione della normativa di settore sulle acque destinate al consumo umano e dell’art. 1218 c.c., sostenendo che la domanda di manleva verso la Regione fosse civilistica e dunque devoluta al giudice ordinario; 4) omesso esame del ruolo della Regione quale soggetto responsabile della gestione dell’emergenza ambientale. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio per cui la clausola di contenimento limita sia la competenza sia l’importo accertabile in sentenza, con nullità della pronuncia per il superamento di tale limite; ha rigettato il secondo motivo, ribadendo che le domande risarcitorie dell’utente contro il gestore del servizio idrico e quelle di riduzione del corrispettivo per acqua non conforme rientrano nella giurisdizione ordinaria; ha ritenuto fondato il terzo motivo, affermando però, sulla base dei precedenti richiamati, che la domanda di garanzia impropria del gestore verso l’ente pubblico resta riflesso della domanda principale, e che la giurisdizione ordinaria sussiste anche per tale profilo; il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio al medesimo giudice di merito per il riesame nei limiti indicati, con regolazione delle spese demandata al giudice del rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, accolto il terzo nei termini motivazionali della decisione e dichiarato assorbito il quarto; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Viterbo in diversa composizione per nuovo esame, in particolare sulla corretta delimitazione della domanda entro la clausola di contenimento e sugli effetti della decisione sulle altre questioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il procedimento camerale e il termine per il deposito della motivazione

  • art. 133 cod. proc. amm.

    richiamato dal giudice di merito per sostenere il difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva, ma la Cassazione ne conferma l’irrilevanza rispetto alla giurisdizione ordinaria sulla domanda principale

  • art. 1218 c.c.

    evocato dal ricorrente per qualificare in termini contrattuali la responsabilità del gestore per inadempimento

  • d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 141 e seguenti

    richiamato quale disciplina del servizio idrico integrato e della qualità dell’acqua

  • d.lgs. n. 31 del 2001, artt. 9, 12 e 13

    richiamato quale normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e sui limiti delle sostanze tossiche

  • O.P.C.M. 3921 del 2011

    richiamata come parte del regime emergenziale relativo alla presenza di arsenico nell’acqua

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente come principio di riparto dell’onere della prova nella tassonomia, ma non oggetto di specifica applicazione nel testo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato implicitamente dal motivo sull’ultrapetizione e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 7 c.p.c.

    implicito nel tema della competenza per valore del giudice di pace e della clausola di contenimento

Massime di principio

  • Quando l’attore cumula più domande ma dichiara di limitarne l’ammontare entro il limite di competenza del giudice adito, la cosiddetta clausola di contenimento non solo radica la competenza, ma vincola anche il quantum accertabile in sentenza; il superamento di tale limite comporta nullità della pronuncia per ultrapetizione.
  • Nelle controversie tra utente e gestore del servizio idrico integrato, la domanda di risarcimento del danno o di riduzione del corrispettivo per acqua non conforme ai limiti di legge rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perché il rapporto rilevante è quello individuale di utenza e l’attività pubblicistica dell’amministrazione è solo presupposto del preteso inadempimento.
  • La domanda di garanzia impropria del gestore contro l’ente pubblico, quando è riflesso della domanda principale dell’utente, non muta la natura della controversia principale né consente di spostare la giurisdizione per ragioni di connessione; le eventuali interferenze tra giurisdizioni diverse vanno gestite con gli strumenti processuali appropriati, non derogando al criterio di giurisdizione applicabile al rapporto principale.
  • L’erogazione di acqua potabile conforme ai limiti normativi costituisce obbligazione ordinaria del gestore del servizio idrico integrato; il carattere emergenziale della situazione o il complesso riparto di competenze fra enti pubblici non esclude, di per sé, la responsabilità contrattuale del gestore verso il singolo utente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaGiurisdizioneInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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