Cassazione Civile, Ordinanza n. 29018/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto all'Amministrazione finanziaria il rimborso del 90% delle IRPEF versate per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, invocando il regime agevolativo previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. L'istanza era stata respinta per silenzio-rifiuto; il contribuente aveva quindi ottenuto esito favorevole in primo grado e in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme processuali del contenzioso tributario, sostenendo che il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché il comune di residenza del contribuente non rientrava tra quelli individuati dal DPCM 15 gennaio 1991; (2) violazione della disciplina sostanziale delle agevolazioni e del rimborso, deducendo che il beneficio spettava ai residenti nei comuni individuati dal DPCM e non poteva essere esteso, per un lavoratore dipendente, al solo fatto che il datore di lavoro avesse sede in uno dei comuni agevolati. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbito il primo.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza della CTR Sicilia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente secondo soccombenza, come da dispositivo richiamato nel testo.
Norme richiamate
artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo nel processo tributario; la Corte non li esamina nel merito perché il relativo motivo resta assorbito.
art. 37, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
indicato come base dell'istanza di rimborso proposta dal contribuente.
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973
indicato come base dell'istanza di rimborso proposta dal contribuente.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in relazione al regime dei rimborsi e delle agevolazioni per i contribuenti colpiti dal sisma 1990.
ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057
la Corte ne interpreta il contenuto nel senso che il beneficio spetta, in via principale, ai soggetti residenti nei comuni individuati; per i soggetti non residenti nei comuni agevolati, la deroga riguarda solo chi svolga attività industriale, commerciale, artigiana o agricola nell'area indicata, e limitatamente alle obbligazioni nascenti da tali attività.
DPCM 15 gennaio 1991, n. 288
è il decreto che individua i comuni destinatari delle agevolazioni; per la Corte la residenza nel comune incluso nel decreto è il presupposto rilevante per il lavoratore dipendente che chieda il rimborso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge posta a fondamento di entrambi i motivi di ricorso per cassazione.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente.
Massime di principio
- Nel regime agevolativo per i contribuenti colpiti da eventi sismici, il presupposto decisivo per il lavoratore dipendente è la residenza in uno dei comuni espressamente individuati dal provvedimento attuativo; non è sufficiente che il datore di lavoro abbia sede in un comune incluso nell'area agevolata.
- La deroga prevista per chi svolge attività industriale, commerciale, artigiana o agricola nei comuni agevolati non è estensibile al lavoratore dipendente, poiché si riferisce soltanto alle obbligazioni nascenti da quelle specifiche attività.
- Quando la causa è già matura in fatto, la Corte di cassazione, una volta accolto il motivo di diritto, può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e rigettare l'originaria domanda del contribuente.
- Nel giudizio di legittimità tributario, la contestazione sull'ammissibilità dell'originario ricorso e quella sulla spettanza sostanziale del rimborso sono autonome; l'accoglimento della censura di merito può rendere assorbite le questioni processuali.
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