Cassazione Civile, Ordinanza n. 29017/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I due ex soci di una società in nome collettivo, cancellata dal registro delle imprese, avevano impugnato il diniego dell’istanza di rimborso di un credito IVA relativo all’anno 1999, per l’importo di euro 30.545, presentata nel 2003. In primo grado e in appello era stata rigettata la domanda, ritenendosi, tra l’altro, che mancasse prova della legittimazione attiva degli istanti, che il credito fosse stato ceduto a una diversa società e che, comunque, il credito non risultasse nelle scritture contabili della società estinta. Con il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, i ricorrenti hanno dedotto: 1) ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe deciso su questioni estranee al thema decidendum; 2) contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR dapprima affrontato la legittimazione attiva e poi richiamato, per completezza, profili relativi al modello VR e alla prescrizione/decadenza; 3) travisamento dei fatti e violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che l’Amministrazione avesse già riconosciuto il credito con comunicazione del 2 maggio 2002; 4) violazione delle norme sulla legittimazione degli ex soci e sulle regole di interpretazione contrattuale, sostenendo che il credito non era stato ceduto e che la ricevuta di presentazione dell’istanza attestava la domanda della società e quindi la riferibilità ai soci ex post.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: il primo perché il difetto di legittimazione processuale è rilevabile d’ufficio e non vi era quindi ultrapetizione; il secondo perché la parte della motivazione censurata era resa ad abundantiam e non costituiva ratio decidendi; il terzo perché non vi era travisamento dei fatti né violazione del principio di non contestazione, trattandosi di valutazione di documenti e non di fatti storici incontestati. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la sentenza d’appello era sorretta da una ratio autonoma e non censurata, relativa all’inesistenza del credito IVA nelle scritture contabili della società cedente, sufficiente da sola a giustificare il diniego; inoltre la Corte ha osservato che, alla data dell’istanza, la società non era ancora estinta e la domanda poteva essere presentata dal legale rappresentante. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’Agenzia in senso sostanziale; è stata altresì dato atto, nel dispositivo, dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione processuale e non incorre in ultrapetizione se fonda la decisione su questioni rilevabili d’ufficio
il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non le conclusioni ricostruttive desunte dalla valutazione dei documenti
la motivazione è viziata solo se realmente mancante o irriducibilmente contraddittoria; non quando vi siano argomentazioni ad abundantiam
richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza tributaria
art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato dalla CTR come termine biennale di decadenza, ma la Corte dà atto che la questione non è decisiva nel caso concreto
art. 2495, secondo comma, c.c.
richiamato nei gradi di merito per gli effetti della cancellazione della società, ma la Corte valorizza la circostanza temporale della presentazione dell’istanza quando la società non era ancora estinta
richiamato dalla CTR; la Corte prende atto del riferimento alla giurisprudenza in tema di estinzione e rapporti con le società di persone
la costituzione dell’Amministrazione è avvenuta solo al fine della partecipazione all’udienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
nel dispositivo viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
norma di inserzione del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Il difetto di legittimazione processuale è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione, e la sua rilevazione non integra ultrapetizione.
- Non è censurabile in cassazione una considerazione svolta dalla sentenza di merito soltanto ad abundantiam, se non ha inciso sul dispositivo e non costituisce autonoma ratio decidendi.
- Il principio di non contestazione concerne i fatti storici posti a fondamento della domanda o dell’eccezione e non si estende alle inferenze tratte dal giudice dalla valutazione dei documenti.
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes autonome e una di esse non viene specificamente impugnata, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse se la ratio non censurata è da sola sufficiente a sostenere il decisum.
- In materia di rimborso di credito IVA, la legittimazione e la riferibilità della domanda vanno valutate sulla base del concreto assetto soggettivo esistente al momento della presentazione dell’istanza e degli accertamenti documentali sulla titolarità del credito.
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