Cassazione Civile, Ordinanza n. 19145/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento per IVA 2011 a una società cedente e, separatamente, aveva contestato alla società cessionaria di un ramo d'azienda la responsabilità solidale ex art. 14, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, assumendo che la cessione fosse inserita in un disegno fraudolento volto a svuotare il patrimonio della cedente e a sottrarlo ai creditori erariali. In primo grado la cessionaria aveva ottenuto il rigetto della pretesa nei suoi confronti, mentre la cedente era rimasta soccombente. In appello l'Amministrazione aveva visto accolto il gravame. Nel ricorso per cassazione la società cessionaria ha dedotto cinque motivi: 1) nullità/invalidità dell'appello dell'Ufficio per mancata allegazione della delega alla sottoscrizione; 2) violazione delle norme sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento per asserita mancanza di delega valida, nominativa e motivata; 3) omessa pronuncia su eccezioni di nullità dell'avviso per difetto di motivazione e di allegazione; 4) violazione delle norme sulla responsabilità solidale del cessionario d'azienda e sui criteri presuntivi, sostenendo che la CTR avesse male ricostruito i fatti e attribuito alla cessionaria una responsabilità fondata su operazioni diverse da quelle oggetto dell'accertamento; 5) nullità della sentenza per carenza di motivazione, assumendo che le cessioni tra le società fossero reali e che dunque l'IVA fosse detraibile.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i motivi. Ha innanzitutto escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società cedente non costituita in cassazione, trattandosi di cause scindibili. Nel merito ha ritenuto infondati i motivi relativi alla sottoscrizione dell'appello e dell'avviso di accertamento, affermando che la delega alla firma può essere conferita anche in via generale e mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, purché sia individuabile la qualifica del funzionario delegato, e che la provenienza dell'atto dall'Ufficio si presume salvo prova contraria. Ha inoltre rigettato la censura di omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva comunque preso in considerazione le eccezioni riproposte e le aveva ritenute irrilevanti ai fini decisori. Quanto al quarto e al quinto motivo, la Corte ha osservato che la responsabilità della ricorrente non derivava dalla partecipazione diretta alle operazioni soggettivamente inesistenti tra altre società, bensì dall'acquisto del ramo d'azienda della cedente effettuato in un contesto fraudolento finalizzato a spogliare quest'ultima del patrimonio e a frustrare la riscossione dei crediti tributari; pertanto le censure erano inammissibili o infondate perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito e non coglievano la ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda in frode al fisco, la responsabilità del cessionario è paritaria e illimitata; la disciplina va distinta dalla cessione lecita, in cui la responsabilità è sussidiaria e limitata.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato direttivo delegato; la delega alla firma è sufficiente se proveniente da funzionario preposto al reparto competente, e l'atto si notifica al contribuente destinatario, non agli altri eventuali coobbligati.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiama la disciplina dell'avviso di accertamento IVA e, secondo la Corte, recepisce il principio sulla necessaria sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di funzionario delegato.
art. 17 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
È evocato dalla ricorrente per contestare la validità della delega; la Corte ritiene comunque sufficiente la delega di firma conferita al funzionario competente.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la sottoscrizione dell'atto di appello; la Corte respinge la doglianza applicando i principi sulla delega interna dell'Ufficio.
Richiamato per sostenere l'insufficienza probatoria della delega e delle circostanze poste a base dell'accertamento; la Corte ritiene che le censure siano generiche e comunque infondate.
L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque menzionato le questioni riproposte e le abbia implicitamente ritenute non decisive.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'onere di allegazione dei documenti a base dell'accertamento è limitato ai documenti richiamati dalla norma e non si estende automaticamente al PVC; comunque, nel caso concreto, la documentazione in possesso della ricorrente era ritenuta sufficiente.
art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte chiarisce che la responsabilità solidale in esame non si fonda su tale fattispecie penale, bensì sulla cessione fraudolenta del ramo d'azienda.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto alla detrazione IVA; la Corte non accoglie la censura perché la controversia riguarda la responsabilità solidale da cessione fraudolenta, non la sola detraibilità dell'imposta.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per la regolazione del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Applicabili anche al processo tributario per distinguere tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, escludendo l'integrazione del contraddittorio nelle cause scindibili.
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte afferma che la norma non elimina la distinzione civilistica tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili nel giudizio tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili permane anche in appello e in cassazione; se la posizione di un litisconsorte è autonoma e l'interesse alla partecipazione al grado successivo è cessato per mancata impugnazione, non occorre integrare il contraddittorio.
- La sottoscrizione dell'appello o dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario dell'Ufficio è valida quando il sottoscrittore appartiene all'ufficio competente ed è preposto al relativo settore, anche in base a delega di firma conferita in via generale o tramite ordini di servizio; non è necessaria, di regola, la delega nominativa se la qualifica del delegato consente di verificarne la legittimazione.
- La provenienza di un atto impositivo dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate si presume, e la mancanza di esibizione in giudizio della specifica delega non comporta di per sé nullità, salvo che sia specificamente allegato e provato che il sottoscrittore non apparteneva all'ufficio o che vi sia stata usurpazione del potere di impugnare o di sottoscrivere.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia non è fondata quando dalla sentenza impugnata risulti che il giudice di merito ha considerato le questioni riproposte, ritenendole non decisive o assorbite dalla ratio decidendi adottata.
- La responsabilità del cessionario d'azienda ex art. 14, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 presuppone che la cessione sia inserita in un disegno di frode fiscale volto a sottrarre beni alla garanzia dei crediti erariali; la pretesa nei confronti del cessionario è autonoma rispetto all'accertamento rivolto al cedente e non richiede che il cessionario sia destinatario dell'avviso originario.
- Le censure che, sotto forma di violazione di legge, mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti alla motivazione della sentenza sono inammissibili in cassazione se non colgono la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione.
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