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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19140/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2007, emesso all’esito di processo verbale di constatazione, con cui l’Ufficio ha recuperato imposta e accessori contestando l’utilizzo di 42 fatture per complessivi euro 1.593.103,38 emesse da una ditta individuale ritenuta mero schermo fraudolento, in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Agenzia, valorizzando una supposta buona fede della società contribuente e la documentazione prodotta. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dei principi sull’onere della prova: sostiene che il PVC e gli elementi raccolti dimostravano in modo grave, preciso e concordante la natura di cartiera del fornitore (omesse dichiarazioni fiscali, assenza di libri e registri, mancato versamento IVA, assenza di dipendenti e mezzi, inattendibilità e incoerenze del titolare), e che tali elementi avrebbero dovuto far scattare l’inversione dell’onere probatorio, imponendo al contribuente di dimostrare di avere adottato la massima diligenza e di non poter sapere della frode.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso: ha affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’amministrazione finanziaria provare, anche per presunzioni, sia la natura fittizia del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver usato la massima diligenza esigibile. Nel caso concreto, la CTR non ha correttamente applicato tali regole, avendo trascurato gli indizi valorizzati dall’Ufficio e avendo invece fondato il proprio convincimento su elementi ritenuti non decisivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l’accertamento tributario se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; il giudice deve valutarli singolarmente e nel loro complesso.

  • art. 2697 c.c.

    La ripartizione dell’onere della prova si sposta a carico del contribuente quando l’amministrazione abbia dimostrato, anche per presunzioni, gli elementi sintomatici dell’operazione soggettivamente inesistente e della consapevolezza della frode.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato come base della regola generale sulle presunzioni semplici che consente il passaggio dagli indizi alla prova del fatto ignoto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel governo dell’onere della prova e delle presunzioni.

Massime di principio

  • Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che attestino la natura di cartiera del fornitore e l’assenza di struttura idonea all’esecuzione delle operazioni fatturate.
  • Per ottenere il recupero dell’IVA l’Ufficio deve provare non la partecipazione del contribuente all’accordo fraudolento, ma che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza connessa alla propria qualità professionale, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.
  • Una volta che l’Amministrazione abbia fornito tale prova presuntiva, si verifica uno spostamento dell’onere della prova in capo al contribuente, il quale deve dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nella frode.
  • Il giudice tributario deve valutare tutte le risultanze indiziarie offerte dall’Ufficio, incluse quelle contenute nel PVC e negli atti della Guardia di finanza, senza trascurarle né sostituirle con argomentazioni fondate su elementi non decisivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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