Cassazione Civile, Ordinanza n. 19139/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009 con cui l’Amministrazione aveva ricostruito un reddito d’impresa molto superiore a quello dichiarato, recuperando maggiori imposte dirette e IVA e irrogando sanzioni. In appello la Commissione tributaria regionale ha accolto solo in parte le doglianze del contribuente e ha rideterminato i maggiori ricavi, ritenendo in particolare che le fatture emesse da una società indicata come cartiera fossero riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente inattendibilità della contabilità del contribuente; ha invece escluso di poter confermare integralmente la maggiore redditività del settore per insufficienza della dimostrazione statistica utilizzata dall’Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e omesso esame, per asserita insufficienza della motivazione dell’avviso e mancata allegazione degli atti richiamati; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di nuove domande in appello, sostenendo che la CTR avesse deciso su una ragione non dedotta dall’Ufficio; 3) violazione delle regole sull’onere della prova e sull’accertamento analitico-induttivo, assumendo che spettasse al Fisco provare l’inesistenza delle operazioni e che i pagamenti e la regolarità formale della contabilità bastassero a dimostrare la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA; 4) violazione della disciplina introdotta dall’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, deducendo che i costi relativi alle fatture contestate sarebbero stati comunque deducibili perché relativi a beni commercializzati nell’attività d’impresa e non a beni utilizzati direttamente per commettere il reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili, ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo e ha confermato la decisione impugnata, rigettando il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché cumulava in modo non consentito violazioni di legge e vizi motivazionali, era privo di autosufficienza per mancata trascrizione dell’avviso di accertamento e, comunque, investiva un accertamento di fatto della CTR sulla sufficienza motivazionale dell’atto impositivo. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia per difetto di autosufficienza sia perché la CTR non aveva introdotto una domanda nuova, avendo già l’atto impositivo richiamato gli elementi di reato e la natura di cartiera del soggetto emittente. Il terzo motivo è stato respinto perché, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione adempie al proprio onere probatorio anche tramite presunzioni semplici, mentre incombe sul contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni; la mera regolarità formale delle fatture, dei pagamenti e della contabilità non è sufficiente. Il quarto motivo è stato respinto perché la disciplina invocata dai costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non si applica alle operazioni oggettivamente inesistenti, per le quali difetta il requisito di effettività e inerenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e all’ulteriore importo previsto per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
L’obbligo di motivazione dell’atto tributario può essere assolto anche per relationem, purché l’atto richiami e riproduca il contenuto essenziale degli elementi posti a base della pretesa, consentendo al contribuente di individuarli e di contestarli.
art. 42 d.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione dell’accertamento; la Corte ritiene infondata la censura nei limiti in cui attacca un accertamento di fatto della CTR sulla completezza motivazionale dell’avviso.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Il divieto di nuove domande in appello non è violato quando la questione affrontata dall’Ufficio e poi dal giudice di appello era già contenuta nell’avviso di accertamento e nelle difese di primo grado.
art. 2697 c.c.
In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve fornire elementi presuntivi dell’inesistenza, ma poi spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni e la legittimità dei costi e dell’IVA detratta.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la regolarità formale e i pagamenti non bastano a superare la prova presuntiva dell’inesistenza dell’operazione.
art. 39 d.P.R. 600/1973
Norma invocata per la ricostruzione del reddito; la Corte non ne accoglie la violazione perché conferma la logicità dell’accertamento induttivo fondato su elementi presuntivi.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che non è ammissibile la commistione tra violazione di legge e vizio motivazionale nello stesso motivo e che non sono sindacabili in cassazione gli accertamenti di fatto correttamente compiuti dal giudice di merito.
art. 8 d.l. 16/2012
La disciplina sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non si estende alle operazioni oggettivamente inesistenti, per le quali i costi restano indeducibili.
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
È richiamato per affermare che i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti entro i limiti dei requisiti di effettività e inerenza, ma ciò non vale per le operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, la motivazione può essere validamente resa per relationem se l’atto impositivo riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati e consente al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi compiutamente.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che mescoli, senza distinta e autonoma esposizione, violazione di legge e vizio di motivazione, specie quando richieda una nuova valutazione del fatto.
- L’Amministrazione finanziaria, quando contesta operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, tra cui la mancanza di struttura organizzativa del soggetto emittente; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni e la fonte legittima dei costi e dell’IVA.
- La mera regolarità formale della fattura, della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare la realtà dell’operazione se la documentazione è coerente con una frode o con operazioni mai poste in essere.
- La disciplina che consente, entro certi limiti, la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non è applicabile alle operazioni oggettivamente inesistenti, per le quali manca in radice il requisito dell’effettività e viene meno l’inerenza del costo all’attività d’impresa.
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