Cassazione Civile, Ordinanza n. 24718/2025 del 07/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una Provincia, di due atti di pignoramento presso terzi emessi a seguito di due cartelle di pagamento che si assumevano irritualmente notificate. Il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla cartella relativa a contravvenzioni al codice della strada e, per il resto, aveva rigettato il ricorso ritenendo rituale la notifica dell'altra cartella. In appello la Commissione tributaria regionale ha confermato il rigetto. La Provincia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sostenendo che l'ente dovesse stare in giudizio solo tramite Avvocatura dello Stato e che la costituzione con avvocato del libero foro fosse invalida; 2) violazione del termine per il deposito documentale ex art. 32 d.lgs. 546/1992, con riferimento al Regolamento di amministrazione dell'ente e alla convenzione con l'Avvocatura; 3) violazione delle norme sulla notificazione della cartella via PEC, perché eseguita a indirizzi non risultanti da pubblici registri e con file PDF non firmato digitalmente in formato p7m; 4) violazione delle norme sulle copie e sulla prova documentale, assumendo che le ricevute PEC e la cartella prodotta in giudizio fossero prive di valida attestazione di conformità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, la censura sulla asserita tardività dell'eccezione di difetto di rappresentanza processuale, poiché la CTR aveva comunque deciso nel merito; ha reputato infondata la doglianza sulla legittimazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a costituirsi con avvocato del libero foro, richiamando il quadro normativo post-riforma e la giurisprudenza delle Sezioni unite che ammette tale forma di difesa nei casi non riservati all'Avvocatura dello Stato o in caso di indisponibilità della stessa. Il secondo motivo è stato assorbito dal rigetto della censura principale. Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte ha confermato la ritualità della notifica via PEC della cartella: l'uso di indirizzi non risultanti nei pubblici registri non determina di per sé inesistenza o nullità ove il destinatario abbia comunque ricevuto l'atto, ne emergano provenienza e oggetto, e non siano dedotti specifici pregiudizi al diritto di difesa; inoltre, il formato PDF con firma digitale PAdES è equivalente al formato p7m/CAdES, e per gli atti informatici nativi o duplicati informatici prodotti telematicamente non è necessaria l'attestazione di conformità. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato sul tema della rappresentanza in giudizio nel processo tributario, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura relativa alla costituzione dell'agente della riscossione.
art. 1 d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016
Norma di riforma del sistema di riscossione; la Corte la interpreta nel senso che ha introdotto un patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione anche tramite avvocati del libero foro, nei limiti previsti.
Termine per il deposito documentale nel processo tributario; nel caso concreto il motivo è stato assorbito dal rigetto della censura principale sulla rappresentanza.
Consente la notifica della cartella di pagamento anche a mezzo PEC; la Corte ne conferma l'applicazione nel caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla notifica agli enti pubblici, ma la Corte valorizza la disciplina speciale della notifica via PEC della cartella esattoriale.
art. 16-quater d.l. n. 179/2012
Richiamato in tema di notifiche telematiche e pubblici registri; la Corte esclude che la mancata iscrizione dell'indirizzo del mittente determini di per sé inesistenza della notifica.
La Corte richiama il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, rilevando comunque che nella specie la notificazione era rituale.
Usato per dichiarare inammissibile la sub censura sulla tardività dell'eccezione per difetto di interesse.
art. 3-bis, comma 1, L. n. 53/1994
Norma riferita alle notifiche eseguite dagli avvocati; la Corte chiarisce che non si applica in modo rigido alla notifica della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione.
Richiamato per gli indici pubblici utilizzabili ai fini delle notifiche telematiche verso la P.A.
art. 6, comma 3, d.P.R. n. 68/2005
La ricevuta di consegna PEC costituisce prova idonea della notifica e del raggiungimento dello scopo.
art. 1, comma 2, lett. r, D.M. 2 novembre 2005
Serve a identificare i dati di certificazione PEC da cui risulta la provenienza del messaggio.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente sul deposito documentale; la Corte non accoglie la censura.
Richiamati in tema di efficacia probatoria e conformità delle copie; la Corte esclude la necessità di attestazione di conformità per l'atto informatico nativo o duplicato.
art. 12 del decreto dirigenziale 16 aprile 2014
Riconosce l'equivalenza tra firme digitali CAdES e PAdES ai fini del deposito e della validità del documento informatico.
Richiamato in combinazione con la disciplina tecnica del processo telematico e delle firme digitali.
Regolamento (UE) n. 910/2014
Base europea richiamata per l'equivalenza delle firme digitali CAdES e PAdES.
d.l. n. 34/2019, art. 4-nonies, conv. in L. n. 58/2019
Interpretazione autentica della disciplina sul patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
R.D. n. 1611/1933, art. 43
Richiamato per il sistema del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e per le ipotesi di speciale conferimento della difesa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro è legittima nei casi non riservati all'Avvocatura dello Stato e, in base al quadro normativo e convenzionale applicabile, non richiede la produzione di specifiche allegazioni o prove del presupposto di scelta del difensore, salvo diversa riserva convenzionale o ipotesi speciali.
- La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC non è viziata, di per sé, dall'uso di un indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri, purché dalla ricevuta di consegna emergano identità del soggetto notificante, oggetto della comunicazione e avvenuta ricezione; il contribuente deve indicare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa per far valere un vizio rilevante.
- In tema di notificazioni telematiche, l'inesistenza è configurabile solo quando manchino i requisiti minimi della fattispecie notificatoria, cioè la trasmissione da parte di un soggetto qualificato e la fase di consegna; in presenza di tali elementi, l'eventuale vizio è al più sanabile.
- Nel sistema del processo telematico, le firme digitali CAdES e PAdES sono equivalenti e la validità del documento non dipende dal solo formato '.p7m'; anche il PDF firmato digitalmente può essere idoneo.
- Per gli atti informatici nativi digitali o per i duplicati informatici prodotti e depositati telematicamente non è necessaria l'attestazione di conformità all'originale, perché il documento è prodotto nella sua forma originaria digitale e non come copia cartacea.
- La deduzione di un vizio puramente procedimentale nella notifica non è sufficiente se non si allega e prova una concreta lesione del diritto di difesa o un effetto sostanzialmente pregiudizievole.
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